VIOLENZA SESSUALE TRAMITE INTERNET

Per commettere il reato di violenza sessuale non è necessaria né la presenza né il contatto fisico con la vittima

A molti sarà sicuramente capitato di conoscere in chat qualcuno, che dopo poco tempo ha fatto delle richieste oscene. Così hai deciso di non rispondere più ai messaggi e di troncare ogni rapporto. Tuttavia lui davanti al tuo silenzio, ha iniziato a minacciarti, se non gli mandi delle tue foto nuda rileverà a tutti il vostro rapporto e pubblicherà i video che vi siete inviati.

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La sola possibilità che ciò si verifichi ti gela il sangue e stai iniziando a pensare a come difenderti ed, eventualmente come denunciare il molestatore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37076/2012 ha disposto che scatta il reato di violenza sessuale via internet per la richiesta di foto, anche se tra la vittima e l’aggressore non vi è stato alcun contatto fisico.

L’articolo 609 bis c.p. dispone che:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subite atti sessuali:

  1. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Pertanto, rientra nella previsione normativa sia la condotta attiva che quella passiva. Ma non solo. Il reato di violenza sessuale non è caratterizzato necessariamente dal contatto fisico tra il soggetto attivo e la vittima, ma può consistere anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo, costretto dal soggetto attivo, compia su se stesso o su terzi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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