Hai lo stipendio pignorato? Puoi subire un secondo pignoramento?

Molte persone ritengono che dopo aver subito un primo pignoramento siano al riparo da ulteriori azioni esecutive. Ma è proprio così ?  L’art 545, V co, cpc,  dispone testualmente che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette”…….

In parole povere sia in dottrina che in giurisprudenza si ritiene che tale regola (simultaneo concorso)  non valga  quando i crediti che originano il pignoramento abbiano la stessa causa (causa finanziaria, alimentare, fiscale etc.): in questo caso più creditori possono partecipare alla stessa procedura esecutiva e concorrere per l’assegnazione.

Il debitore si potrà quindi vedere pignorare lo stipendio fino alla metà.

Nel caso in cui invece vi sia già stata un’assegnazione, i creditori che pignorino nuovamente lo stipendio, il cui credito abbia la stessa causa del primo, si dovranno mettere in coda ed aspettare che venga interamente soddisfatto il creditore che abbia agito per primo.

Ma c’è anche chi la pensa diversamente:

Il debitore potrà vedersi pignorare lo stipendio fino alla metà solo, in presenza di concorso con crediti di natura alimentare. 

A sostegno, invece, della pignorabilità dello stipendio – sempre e comunque non oltre il quinto-  fatta salva l’eccezione dei soli crediti alimentari, è stata emessa dal Tribunale di Biella in data 30.03.2016 un’interessante ordinanza, dalla quale si evince che l’eccezione del superamento del quinto sia dettata in via eccezionale per i soli crediti di natura alimentare, dando rilievo al superiore rango che tali crediti hanno rispetto al credito di natura meramente economica, il quale non attiene ai beni giuridici di primaria importanza quali il sostentamento della vita umana e la tutela della salute.

Con detta ordinanza viene evidenziato che la normativa è evidentemente di natura speciale rispetto alla regola generale stabilita dell’art. 545 cpc e pertanto deve essere applicata al caso de quo in luogo della normativa codicistica.

Invero l’inapplicabilità alla fattispecie del citato V co dell’articolo 545 cpc , e dunque l’inapplicabilità  del limite di sequestro della metà dell’ammontare delle somme,  è stata prevista solo ed esclusivamente a maggior tutela dei crediti di natura alimentare, al fine di consentire ai titolari di tali crediti (assolutamente privilegiati) di essere ugualmente soddisfatti nonostante il simultaneo concorso di crediti di altra natura.

Non può, invece, tale norma (derogatoria del limite generale di un quinto) applicarsi a favore dei creditori a titolo diverso per il semplice fatto che essi concorrono con un credito di natura alimentare, per l’evidente ragione che una tale interpretazione costituirebbe clamorosa violazione del principio di uguaglianza di cui all’artt. 3 Cost.