Danni da vaccini: indennizzo di cui alla L. 210/92

DANNI DA VACCINI: INDENNIZZO DI CUI ALLA L. 210/92

La legge n. 210/1992 riconosce il diritto del paziente di vedersi corrispondere un indennizzo nel caso di danno permanente da vaccinazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 nel 2008 statuiva che “se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno”.

 

Dapprima l’indennizzo veniva riconosciuto solo per lesioni causate da vaccinazioni obbligatorie, ma poi sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/2012 estendendolo anche ai vaccini facoltativi consigliati dalle autorità sanitarie: ora la giurisprudenza è marmorea sul punto.

Titolare del diritto indennitario non è solo il paziente a cui è stato inoculato il vaccino o i suoi aventi causa, ma anche coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata

L’indennizzo è costituito da un assegno reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente. Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile o una somma una tantum di € 77.468,53

La domanda di indennizzo deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

L’indennizzo non esclude il risarcimento del danno, i due si cumulano e ciò perché rispondono ad una ratio diversa: il primo assume il significato di una misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale, mentre il secondo trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario.