NOTAI: ILLECITO DEONTOLOGICO SE IN FATTURA LE ANTICIPAZIONI CAMMUFFANO IMPONIBILE

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 24680 del 2018 ha chiarito che il notaio che emette fatture indicando tra le spese anticipate somme che invece dovevano essere ricomprese nell’imponibile va incontro alla violazione dei principi enunciati nel codice deontologico.

Nel caso in questione, la Commissione amministrativa regionale di Disciplina aveva inflitto ad un notaio la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un lasso temporale di tre mesi, in quanto aveva indicato in una serie di fatture spese di anticipazione sostenute per conto dei clienti non giustificate.

Detto ciò il notaio era stato ritenuto responsabile della violazione degli articoli 80 e 147, primo comma, lett. a), b) in relazione all’art. 14 del codice deontologico, e inoltre di illecita concorrenza in danno degli altri notai ex art. 147 lett. c).

La Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo proposto dal notaio contro il provvedimento disposto in primo grado.

Il notaio avverso tale decisione ricorre in Cassazione, la quale ritiene infondata la questione, ribadendo che:

“L’art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l’interesse che si ritiene meritevole di tutela, cioè la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato; condotta il cui contenuto non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai principi di deontologia professionale dei notai”.

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Al notaio era stato contestato di aver fatturato spese anticipate per conto dei clienti non corrispondenti ad anticipazioni rese.

La violazione delle norme deontologiche, prevista dall’art. 147, lett.b), costituisce una autonoma figura di illecito disciplinare nel caso in cui assuma carattere non occasionale e quindi venga reiterata.

L’emissione di fatture che evidenzino all’interno delle spese anticipate importi che invece dovevano essere indicati nell’imponibile, rappresenta una violazione dei principi di deontologia professionale, in quanto tale comportamento non rende trasparenti le fatture e non permette un confronto leale con la prestazione resa da qualsiasi altro professionista del settore.

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Se, come nel caso in questione

“al notaio sia contestata, ai sensi dell’art. 147, lett.c) legge notarile, la illecita concorrenza, la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dall’art. 14 del codice deontologico, per cui l’ipotesi di cui all’art. 147, lett. c), in relazione all’art. 14 cod. deontologico, che è integrata, dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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