COLPIRE IL CANE PER EDUCARLO FA SCATTARE IN OGNI CASO IL REATO EX ART 544 TER C.P.

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 44554 del 2018 ha chiarito che chiunque picchi il proprio cane, a presunto scopo educativo, rispondono del reato ex art. 544 ter c.p.

L’art. 544 ter del c.p. dispone che:

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

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Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo del cane di proprietà dell’indagato, in merito al reato di cui all’art. 544 ter c.p., in quanto aveva sottoposto l’animale a sevizie, colpendolo più volte con calci, pugno e con una cintura.

Invece, il Tribunale del Riesame aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo non sussistenti i presupposti del reato, in quanto le percosse non erano state poste in essere a titolo gratuito ma a scopo educativo e non avrebbero lasciato alcun segno sull’animale.

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Gli Ermellini, investiti della questione nell’accogliere il ricorso hanno sottolineato che l’art. 544 ter c.p. è una fattispecie penale a forma libera, qualificabile come

“norma a più fattispecie, con modalità diverse di concretizzazione dell’offesa al bene giuridico, la cui eventuale plurima realizzazione configura comunque un solo reato”.

Il presunto scopo educativo delle sevizie non è idoneo ad escludere la condotta contestata all’imputato, ed assume rilevanza solo con riguardo alla fattispecie delle lesioni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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