IL CASO DEL NOTAIO CHE STIPULAVA, ANCHE IN CITTA’ DIVERSE, DAGLI 11 AI 16 ATTI AL GIORNO

Il caso del notaio sospeso: troppi atti stipulati nella stessa giornata fa venir meno la cura personale della prestazione

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 10872 del 2018

I fatti di causa:

La Commissione amministrativa regionale di disciplina notarile per la Lombardia aveva irrogato ad un notaio la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili per 10 mesi, in quanto giudicato colpevole:

  1. a) di aver violato l’art. 47, secondo comma, l’art. 147, primo comma, lett. b) legge notarile, in riferimento all’art. 36 del codice deontologico;
  2. b) di aver violato l’art. 147, comma 1, lett. a) legge notarile.

Il notaio, ricorso in Corte d’Appello era riuscito a farsi ridurre la sospensione da 10 a 8 mesi, di cui 7 per la violazione del principio di personalità della prestazione e uno per la tardiva registrazioni di alcuni atti.

La Corte d’Appello ritiene infondata l’eccezione di incostituzionalità, sollevata dal notaio, dell’art. 147, lett. a) e b), legge notarile, in merito all’art. 36 del codice deontologico, per l’indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti, con conseguente violazione del principio di legalità, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117, primo comma della Costituzione, 7 e 8 CEDU.

Nelle more era stato appurato che il professionista era solito tenere un elevato ed eccessivo carico di lavoro, che durante l’anno 2014 lo aveva portato a stipulare 3.489 atti; numero a dir poco sproporzionato rispetto agli anni precedenti.

Tale mole di lavoro significava che il notaio nella stessa giornata e in differenti città, in media avrebbe stipulato dagli 11 ai 16 atti al giorno; il che secondo calcoli presuntivi e tenendo conto della velocità di lettura e degli adempimenti connessi alla stipula degli atti, non avrebbe di certo assicurato la personalità della prestazione.

Dato l’enorme carico di lavoro, al professionista veniva anche contestata la violazione dell’art. 147, lett. a), legge notarile, in relazione all’art. 2671, primo comma c.c., ossia il “notevole ritardo con il quale era solito far luogo alle trascrizioni”.

Una volta che sia assodata che l’incolpazione disciplinare è riconducibile alle previsioni enucleate dall’art. 147 della legge notarile, non è esigibile una costruzione strettamente tipica degli illeciti.

“L’art. 147, lett. a) L.N. prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico. Pertanto deve escludersi che il verificarsi del clamore nella comunità, integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza”.

Analizziamo brevemente l’art. 47, secondo comma della legge notarile. Il professionista enfatizza le implicazioni derivanti dalla modifica apportata alla disposizione con la L. n. 246/2006.

Il testo in origine prevedeva che:

“spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”.

L’articolo viene novellato come segue:

“Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”.

Dal mutamento della norma in questione, il ricorrente ha dedotto che doveva abbandonarsi la visione vecchia ed oramai superata dell’onnipresenza fisica e permanente del Notaio.

Tuttavia non vi è spazio per un ruolo in cui il professionista “non appaia”, come invece vorrebbe il ricorrente, limitandosi solamente alla gestione mediata ed indiretta dello studio.

L’art. 2671, primo comma c.c. prevede che:

“Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato”.

Quanto appena esposto sta a significare che l’adempimento deve essere eseguito nel più breve tempo possibile, senza oltrepassare il tempo strettamente necessario.

Da tutto ciò si evince che il notaio, nel caso in cui, abbia una mole troppo elevata di stipule e/o non abbia una adeguata organizzazione all’interno del suo studio, violando in maniera non occasionale la precrizione incorre nell’ipotesi disciplinare.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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