SULLA SIMULAZIONE DELLA MALATTIA

Il dipendente si assenta per una intera giornata dal lavoro documentando un impedimento di solo due ore ed il datore di lavoro irroga la sanzione della sospensione.

Gli Ermellini si pronunciano ritenendo che non sussista in tal caso un’ipotesi di simulazione della malattia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10086 del 24 aprile 2018

La vicenda:

I fatti di causa traggono origine da una sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio irrogata da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di un dipendente per essersi assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro per un’intera giornata.

La Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure, rigettando il ricorso presentato dal datore di lavoro e ritenendo che  la certificazione presentata dal lavoratore per giustificare l’assenza si limitava ad attestare che la presenza presso l’ambulatorio oculistico era da riferire ad “improvvisi disturbi visivi” . Non era certificata una malattia né era riportata una prognosi di durata per l’intera giornata, rilevante a fini retributivi e previdenziali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. ed il lavoratore depositava controricorso.

La pronuncia degli Ermellini:

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, volto ad ottenere l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare, irrogata al dipendente per essere  mancato dal lavoro per una giornata intera, presentando una certificazione medica atta a giustificare solamente un paio di ore di assenza.

Secondo il datore di lavoro, tale condotta integrava la violazione della disposizione del contratto collettivo, che impone ai dipendente di comunicare lo stato di malattia e di impossibilità a prestare servizio inviando nei due giorni seguenti apposita certificazione medica.

Gli Ermellini hanno disposto che nel caso in esame non vi è simulazione di malattia.

Inizialmente la Corte territoriale, pur ritenendo censurabile la condotta del dipendente, aveva escluso che la stessa fosse riconducibile alle ipotesi per le quali è prevista la sospensione dal servizio, in quanto non rientrante, in assenza di altre prova, nella fattispecie di simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere agli obblighi lavorativi, e così i Giudici della Cassazione riportano

“La Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 56 c.c.n.I., esclusa la prova della simulazione della malattia, ha poi verificato in concreto se la condotta tenuta rivestisse quei caratteri di particolare gravità che giustificano l’irrogazione della sanzione (la più grave tra quelle conservative previste) ed in esito ad un’accurata ricostruzione delle modalità della condotta è pervenuta al convincimento, attentamente argomentato, che tale non fosse l’assenza rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo, evidenziando che la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l’assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi. Inoltre ha accertato che, con riguardo all’ipotesi di recidiva (art. 56 lett. a), le condotte in precedenza sanzionate erano del tutto eterogenee e, dunque, non valorizzabili nei termini indicati dal citato art. 56 lett. a) del c.c.n.l.. In definitiva la Corte di appello nella sua  ricostruzione ha correttamente interpretato le disposizioni collettive rilevanti nel caso in esame ed ha escluso, con ricostruzione dei fatti insuscettibile di un nuovo e diverso esame davanti a questa Corte, che la condotta accertata vi rientrasse sotto i diversi profili considerati”.

Il ricorso veniva quindi rigattato

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER