IL CASO DEI DUE MEDICI FRATELLI GEMELLI CHE SI SCAMBIAVANO I PAZIENTI ALL’INSAPUTA DEGLI STESSI
Il caso dei due medici fratelli gemelli che con l’utilizzo di artifici e raggiri si dirottavano i loro pazienti praticando visite mediche l’uno al posto dell’altro e falsificando le firma sulle ricette di prescrizione, utilizzando anche il timbro, inducevano in errore la ASL
Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 19707 del 7 maggio 2018
I fatti di causa:
Due fratelli ricorrono in cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato il giudizio di responsabilità penale espresso nei loro riguardi dal Tribunale di Lecco, in ordine al delitti di truffa in danno di ente pubblico e falso in certificazioni.
Con l’utilizzo di artifici e raggiri avevano dirottato i loro pazienti al fratello gemello, che praticava visite mediche al posto dell’altro fratello e falsificava la sua firma sulle ricette di prescrizione, utilizzando il suo timbro, previo accordo con il predetto, inducendo in tal modo in errore la ASL di Lecco.
La Corte territoriale ha reso conto di diverse testimonianze, tutte coerenti tra di loro, che hanno dichiarato di essere stati seguiti sia da un medico che dall’altro.
Il quadro normativo:
L’art. 640 c.p. dispone che:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 euro a 1032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguite un ordine dell’Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanza previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
La decisione:
La sentenza impugnata ha correttamente rammentato che costante giurisprudenza di Corte di Cassazione dispone che integra il reato di falso ideologico, la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l’altro, medico convenzionato ASL, in visite non comunicate all’azienda, apponendo una firma non leggibile e prescrivendo ricette utilizzando i timbri e i ricettari del medico convenzionato.
Tuttavia, non si realizza il reato di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale nella condotta di due fratelli, entrambi medici di base che si aiutano nell’attività sanitaria.
Non sussiste il delitto se, entrambi i sanitari, si scambiano i pazienti per permettere all’altro di poter svolgere meglio l’attività come libero professionista.
Ciò è quanto disposto dagli Ermellini con la sentenza in commento.
Ad ogni modo, non è detto che tale condotta sia lecita, si deve infatti verificare quanti pazienti il fratello gemello abbia dirottato all’altro e se in tal modo siano stati superati i limiti numerici previsti dal legislatore e così statuisce che
“E’ innegabile, pertanto, che l’indebita sostituzione di un medico convenzionato, ma dedito ad attività professionale privata, con altro anch’egli convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e timbro di […], abbia tratto artificiosamente in inganno il SSN che, nell’interesse della pubblica utenza, sceglie i medici di base alla luce di determinati parametri di professionalità, fissa il numero massimo di pazienti ritenuto conforme alle esigenze del pubblico perché altrimenti il servizio può essere non adeguato perché troppo frettoloso o perché le attese degli utenti possono essere troppo lunghe e disagiate, e fissa i criteri di compatibilità del servizio pubblico con la professione privata, secondo valutazioni che non possono essere che rimesse alla Pubblica Amministrazione competente.”
Pertanto, per valutare se l’Asl di Lecco abbia o meno subito un danno patrimoniale, si deve verificare se i pazienti abbiano comunque ricevuto l’assistenza medica conforme all’aspettativa riposta nell’ente pubblico rispetto alla funzionalità del servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovrà ritenersi insussistente, o se l’assistenza medica fornita ai pazienti non corrisponda ai parametri di funzionalità richiesta, in tal caso il danno è rappresentato dalla corresponsione dei compensi per prestazioni differenti da quella pattuita.
Secondo gli Ermellini la Corte d’Appello doveva valutare se il fratello gemello, libero professionista potesse esercitare l’attività compatibilmente con un consistente numero di pazienti dirottati sul fratello per svolgere al meglio la sua attività.
Nel caso in esame non può ravvisarsi il reato di truffa ex art. 640 c.p., salvo verificare la sussistenza dei requisiti per il delitto di falso ideologico nell’ipotesi non ci fossero le condizioni per poter esercitare il medico di base con un numero troppo elevato di pazienti, come disposto dalla legge.