La banca può richiedere il decreto ingiuntivo sulla base del solo saldaconto?

Se pur vero è che la Banca può richiedere un decreto d’ingiunzione previsto dall’ art. 633 c.p.c. anche in base all’ estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della stessa banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido (art. 50 T.U.B.), è altrettanto vero che l’estratto conto non deve dissimulare un mero saldaconto, prassi consentita sotto la vigenza del precedente TUB del 1936, il quale all’art. 102, così recitava:

L’Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell’art. 3 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 anche in base all’estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alla scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. La precedente disposizione si estende alle banche di interesse nazionale, nonché alle Casse di Risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire (art. 32 T.U.B. del 1936).

Il saldaconto era il documento contenente il saldo riassuntivo dei rapporti di conto corrente: il mero saldo finale e consentiva la pronuncia del provvedimento monitorio, senza necessità di specificare le singole voci a debito ed a credito.

La Suprema Corte di Cassazione, con una storica sentenza a Sezioni Unite (Cass. civ. SSUU, n° 6707/1994), ne dava questa definizione, precisando la sua valenza, nel seno del procedimento monitorio, solo al momento della pronuncia dell’ingiunzione: “ai sensi dell’art. 102 della l. bancaria 7 marzo 1938 n. 141, il valore probatorio dell’estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione, nei quali detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”.

Oggi la riforma del TUB, ha sostituito l’estratto conto al saldaconto appunto per offrire maggiori guarentigie al debitore ingiunto, sull’assunto che l’estratto conto debba contenere l’annotazione di tutte le operazioni e debba avere, per le sue finalità, un contenuto chiaro ed intelligibile.