IL GENITORE INADEMPIENTE VA CONDANNATO IN SEDE PENALE ANCHE SE I FIGLI NON VERTONO IN STATO DI BISOGNO

Assegno mensile di mantenimento ai figli anche se non vertono in stato di bisogno

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 27175 del 2018

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui un padre era stato condannato per il reato ex art. 12 sexies l. n. 898 del 1970, alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 400 di multa perchè non aveva provveduto a corrispondere in favore della figlia minore l’assegno di mantenimento di 450 euro mensili e il 50% delle spese mediche straordinarie.

Secondo l’uomo, la sentenza sarebbe viziata in quanto non avrebbe motivato sull’effettivo stato di bisogno della minore, avendo desunto tale requisito solamente dalla circostanza che la nonna della bambina e la madre versavano in condizioni economiche molto agiate.

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L’art. 570bis c.p. dispone che:

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

I giudici hanno evidenziato come sia stato dimostrato l’inadempimento dell’uomo e come lo stato di bisogno della figlia fosse indirettamente confermato dalla necessità di intervenite in suo aiuto da parte dei nonni materni.

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Gli Ermellini hanno chiarito che in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore, che appunto essendo minore, non è in grado di procurarsi del reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori devono provvedere per ovviarvi.

Detto ciò, il reato sussiste anche quanto l’altro genitore provveda, direttamente o indirettamente, in via sussidiaria ai bisogni dei propri figli.

Il padre lavorava presso l’impresa della sua nuova compagna ed entrambi avevano un tenore di vita molto alto, pertanto non aveva alcuna giustificazione per non corrispondere alla figlia l’assegno mensile di mantenimento.

Solamente il terzo motivo di ricorso è fondato, infatti all’uomo non poteva essere inflitta cumulativamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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