L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO DEVE CURARE GLI INTERESSI DURANTE TUTTO IL RAPPORTO DI INVESTIMENTO

La Banca deve risarcire se non ha fornito adeguate informazioni sulle obbligazioni 

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 15936 del 2018

I fatti di causa

Due coniugi, avevano stipulato un contratto di deposito titoli amministrativo presso un noto istituto di credo ed febbraio 2008, in occasione della scadenza di un’operazione di pronti conto termine, si erano recati in Banca per reinvestire la somma di denaro oramai prossima alla liquidazione.

Il funzionario della banca gli aveva proposto l’acquisto di alcune obbligazioni, che , in base al rapporto di fiducia instaurato con l’istituto di credito, venivano prontamente sottoscritte.

La Banca, nell’ordine d’acquisto aveva dichiarato che tali obbligazioni risultavano poco rischiose, obbligandosi pattiziamente anche ad avvisare tempestivamente il cliente nel caso in cui il livello di rischio fosse cambiato.

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In seguito al default del gruppo di cui faceva parte l’Istituto di Credito, il cliente perse gran parte del denaro investito.

Per tale ragione, si conveniva in giudizio l’istituto di Credito, innanzi al Tribunale di Aosta, al fine di conseguire la declaratoria di nullità dell’ordine di acquisto dei valori mobiliari, per violazione delle norme imperative, o in alternativa la risoluzione dell’ordine di acquisto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Parte ricorrente, in via alternativa aveva domandato di accertare l’inadempimento dell’intermediario finanziario agli obblighi informativi di cui al Regg. Consob 11522/98 e/o 16190/07, con condanna della Banca alla refusione dei danni sulla base dell’assunto che le obbligazioni da acquistare avevano un alea maggiore di quella comunicatagli dalla Banca, ed erano inadeguate al proprio profilo di rischio, avendolo anche rassicurato circa la solidità finanziaria dell’emittente, in seguito alle notizie diffuse dai telegiornali.

Il Tribunale di Aosta aveva condannato l’Istituto di Credito alla refusione in favore dell’attore dell’intera somma da lui investita, basando la sua decisione sulla profilatura dell’investitore, eseguita dalla Banca stessa alcuni anni prima e sulla violazione dell’obbligo informativo.

V. anche

L’emittente non era una banca tradizionale ma era una banca statunitense, con una maggiore volatilità dell’investimento.

L’intermediario finanziario non aveva segnalato al Cliente l’aggravamento della situazione di rischio del titolo causata dalla crisi dei mutui subprime.

Contro tale sentenza, l’istituto di credito aveva proposto ricorso in Corte d’Appello, sostenendo che il fatto che l’emittente delle obbligazioni acquistate  fosse una banca statunitense era un fatto noto a tutti, e che questo anche quando aveva appreso dai media la crisi che tale società stava attraversando non aveva disinvestito le obbligazioni.

I giudici avevano osservato che:

“il cliente aveva sempre manifestato una bassa propensione al rischio, come emergeva dal questionario compilato in data 13 dicembre 2006, nel quale aveva dichiarato di avere esclusivamente investito in prodotti a breve termine e fondi di liquidità, con l’assunzione di un basso grado di rischio, di non conoscere prodotti obbligazionari, prodotti azionari o obbligazioni con rischi aggiuntivi, né prodotti derivati, di avere un orizzonte temporale breve e di essere disposto a tollerare contenute oscillazioni del valore del portafoglio, desiderando preservare il capitale nel tempo. Conseguentemente la banca aveva definito il profilo finanziario del cliente come esperienza nell’investimento: bassa, orizzonte temporale: breve periodo, propensione al rischio: bassa, obbiettivo: preservare il capitale investito tenuto conto che il profilo dell’investitore tollera un basso rischio”.

Detto ciò, la Corte d’Appello aveva rigettato l’appello proposto dalla Banca, la quale decise di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini evidenziano che la Corte Territoriale ha ben evidenziato dati indiscutibili, come la differente natura del titolo rispetto a quelli acquistati sin ora da Tizio e la particolare natura dell’obbligazione emessa dalla banca statunitense.

V. anche

Nel caso in esame l’intermediario finanziario avrebbe a maggior ragione dovuto fornire all’ investitore informazioni dettagliate, proprio perché disponibile a sopportare un basso rischio.

Le Sezioni Unite hanno disposto che:

“anche l’obbligo dell’intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permane attuale durante l’intera fase esecutiva del rapporto e si rinnova ogni qual volta la sua natura o l’entità della singola operazione lo richieda, per l’ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo”.

In definitiva gli Ermellini rigettano il ricorso presentato dalla Banca.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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