ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTI DAL 01.07.2018
L’ultima Legge di Bilancio ha abolito dal primo Luglio 2018 la scheda carburanti con il chiaro intento di combattere l’evasione fiscale
La scheda carburante è stata introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 febbraio 1977, ed è una documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione sostenuti presso i distributori stradali, al fine ultimo di consentire la deduzione fiscale e la detrazione IVA.
Con la Legge di Bilancio 2018, con il chiaro scopo di contrastare l’evasione fiscale, anche in questo settore, è stato previsto che dal 1° luglio 2018 che i soggetti IVA nell’ esercizio d’impresa, arte o professione, ad esclusione dei soggetti minimi e forfettari, non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica, fermo restando che per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo sarà altresì necessario effettuare i relativi pagamenti mediante modalità tracciabili.
Per quanto concerne le cessioni di carburanti
Sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della cessione venga consegnato all ’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga:
-la data della cessione;
-le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore;
-la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. Tale modalità potrà essere utilizzata per gli acquisti di carburante presso i distributori automatici che non rilasciano nell’ immediato fattura elettronica.
Vediamo quali sono le forme di pagamento possibili a decorrere dal questa data:
- assegni;
- vaglia;
- pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’ Agenzia per l’Italia digitale, con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 , p. 5. per es: addebito diretto, bonifici bancari, bonifici postali, bollettini postali,carte di debito,carte di credito,carte prepagate;
- qualsiasi altra forma di pagamento elettronico con addebito in conto corrente;
- schede di acquisto di “netting” ovvero mediante carte ricaricabili e buoni benzina mediante i quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera
Per quanto concerne i dipendenti che effettuano il rifornimento durante una trasferta di lavoro con autovettura aziendale?
E’ sempre possibile dedurre il costo e detrarre l’iva, se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente, ovvero altro strumento “qualificato” allo stesso riconducibile, e il relativo rimborso operato dall’azienda è disposto mediante modalità tracciabili (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione).
Avv. Tania Busetto