LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PEC PERMETTE DI SUPERARE QUALUNQUE PROBLEMA IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO?

La ricevuta di avvenuta consegna consente di superare qualunque criticità connessa al funzionamento della PEC anche allorquando le problematiche problematiche siano da ascriversi addirittura alla abilitazione dell’indirizzo e, dunque, ad una causa originaria piuttosto che ad un difetto tecnico sopravvenuto?

Su questo argomento si pronuncia l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16365 del 21 giugno 2018.

La questione di diritto posta oggi all’attenzione della Corte consiste nello stabilire se la notificazione eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da una società, benchè formalmente perfezionatasi in virtù dell’attestazione di avvenuta consegna, potesse ritenersi invalida solo perchè detta casella, pur riconducibile alla destinataria in base alle attestazioni del registro INIPEC, non fosse stata, invece, di fatto, abilitata all’uso da parte della menzionata società cui, tuttavia, era a
tutti gli effetti riferibile.

I fatti di causa traggono origine da una notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Modena per un ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione della istruttoria prefallimentare ad un indirzzo PEC che era proprio quello comunicato dalla società fallenda al registro delle imprese, ma che in realtà non era attivo perché reso in concreto disponibile solo a vantaggio di altra società.

V. anche

La vicenda giunge fino in Cassazione e con l’ordinanza in commento si rammenta che

“giova, altresì, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017)”.

Non solo, ma gli Ermellini evidenziano

“che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. E’ vero che tale documento non assurge alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (come sottolineato da Cass. n. 15035 del 2016), tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del già citato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Ciò conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario(cfr. Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016)”.

V. anche

Sulla base delle considerazioni di cui sopra il Collegio ritiene che sia ragionevole affermare che la notifica si sia ritualmente perfezionata e che, al più,
avrebbe potuto attribuirsi rilievo, non alla circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato attribuito ad altra società, ma esclusivamente al fatto che tale accadimento potesse ritenersi non imputabile all’imprenditore fallendo.
L”indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicchè può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Avv. Tania Busetto


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