PEC: LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL DESTINATARIO CHE DERIVA DALLA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Vi è l’obbligo di controllare la propria casella pec in qualsiasi situazione.
Non solo si è responsabili della gestione della propria utenza pec, ma vi è anche l’onere di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi ricevuti e di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente ricevute al proprio indirizzo
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 14675 del 2018
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2007, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società Alfa s.p.a. contro lo stato passivo del fallimento, rispetto alle istanze di insinuazione al passivo, sostenendo che le stesse non trovassero adeguato suffragio documentale.
Con sentenza del 2011, lo stesso Tribunale aveva accolto l’opposizione ed ammesso il credito in chirografo per € 177.653,51.
La Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto avverso entrambe le statuizioni ex art. 348, secondo comma, c.p.c., in quanto l’appellante non si era presentato alle udienze.
V. anche
La società Alfa s.p.a. ricorre in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 348, comma 2 e 136, c.p.c., in quanto non era stato comunicato al difensore dell’appellante il rinvio della prima udienza, e nemmeno il differimento d’ufficio della seconda, spedito per via telematica, in quanto all’atto della spedizione il suo computer era in riparazione.
Inoltre lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in quanto la declaratoria di improcedibilità era stata adottata ingiustamente in seguito all’erronea verifica della notifica al procuratore da parte dell’appellante del rinvio effettuato ex art. 348, secondo comma, c.p.c.
Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. in quanto la corte distrettuale, con il suo comportamento, non aveva permesso all’appellante di partecipare all’udienza.
V. anche
Secondo gli Ermellini, i motivi di ricorso sono infondati, in quanto alla prima udienza d’appello, non prese parte l’appellante, e in tale sede la corte distrettuale aveva rinviato la causa, poi differita. In tale ultima udienza il collegio d’appello, in mancanza dell’appellante aveva assegnato la causa a sentenza.
La comunicazione riguardante la fissazione dell’udienza era stata ritualmente effettuata ex art. 136, secondo comma c.p.c., a mezzo pec, al difensore dell’appellante.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale:
“una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l’onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli, non potendo la funzionalità dell’attività del notificare essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, ma anche di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviatigli dalla cancelleria a tale indirizzo”.
Nel nostro caso non vi è alcuna ragione per non applicare la presunzione di conoscenza derivante dalla ricevuta telematica di accettazione della comunicazione.
Per tale motivo, il contenuto della comunicazione effettuata via pec è del tutto regolare, comprendendo quanto previsto dall’art. 45 disp. att. c.p.c. (Forma delle comunicazioni del cancelliere)
“Quando viene redatto su supporto cartaceo Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio.
Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario ò scritta la ricevuta del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Dott.ssa Benedetta Cacace