FIGLI MAGGIORENNI DI GENITORI SEPARATI E MANTENIMENTO

Ancora una sentenza sull’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 24162 del 2018

La Corte d’Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, ha affermato la responsabilità penale di un padre per il reato di cui all’art. 3 l. n. 54 del 2006, per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, fissato in euro 300 mensili, ed ha rideterminato la pena in due mesi di reclusione.

Veniva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sanzione prevista dall’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 è inapplicabile per sanzionare la violazione degli obblighi di contribuzione economica nascenti dall’ordinanza del Presidente del Tribunale, stante il divieto di applicazione analogica delle disposizioni incriminatrici.

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Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, avrebbe omesso di considerare che l’ordinanza del Presidente del Tribunale, era stata revocata con sentenza dal Tribunale di Termini Imerese, disponendo solamente un assegno da corrispondere direttamente ai figli maggiorenni.

La coscienza e volontà dell’uomo di far mancare il mantenimento ai propri figli deve essere esclusa, in quanto dagli atti risulta che questi non abitavano più con la madre e che avevano sempre lavorato.

Inoltre, dagli accertamenti compiuti era emerso che l’imputato era privo di redditi e di un lavoro.

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Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato, in quanto ritengono di dar seguito al principio secondo cui:

“in tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all’art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 si applica anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere separati”.

Come già ribadito, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica del soggetto obbligato, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall’uomo e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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