ANCORA UN’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE SULLE NOTIFICHE A MEZZO PEC

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 7079 del 21 marzo 2018 conferma che la notifica di un atto giudiziario avvenuto a mezzo Pec dopo le ore 21 dell’ultimo giorno disponibile, deve essere considerata tardiva e pertanto nulla.

Il caso:

Il controricorrente aveva eccepito la decadenza dell’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello con conseguente passaggio in giudicato della medesima, per aver il ricorrente notificato il ricorso per Cassazione a mezzo pec tardivamente, in violazione del combinato disposto dell’articolo 147 c.p.c. e dell’art. 16 septies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. Con modifica della l. 17 dicembre 2012 n. 221 che prevede che quando la notifica “sia eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

L’art. 147 c.p.c. prevede che:

“Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

Gli Ermellini nel caso in esame hanno ritenuto che l’eccezione posta dalla controricorrente fosse fondata, alla luce del principio più volte già affermato, in base al quale:

“Ai sensi dell’articolo 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21, si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

V. anche

Nel caso in oggetto la ricevuta di accettazione della notifica telematica del ricorso presentava un orario posteriore alle 21 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.

Il Collegio ha sottolineato che la normativa vigente in materia, tende a tutelare il destinatario della notifica e non rappresenta violazione del diritto di difesa del notificante, il quale rimane nella medesima di chi sceglie di notificare con metodo tradizionale o per posta, essendo soggetto ai limiti di orario degli uffici postali.

Il ricorso è stato considerato inammissibile

Dott.ssa Benedetta Cacace


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