INDIRIZZO PEC ATTRIBUITO A DUE SOCIETA’ DIFFERENTI: NULLITA’ DELLA NOTIFICA

Processo civile: Secondo i giudici della Corte di Cassazione ricorre l’ipotesi di nullità per incertezza assoluta della persona a cui è destinata la notifica se l’indirizzo pec è attribuito a due società differenti

L’attribuzione dello stesso indirizzo pec a due società rende nulla, ex art. 160 del codice di procedura civile, la notifica dell’udienza prefallimentare eseguita usando tale indirizzo se non è possibile verificare se essa sia stata effettivamente ricevuta dal corretto destinatario.

La posta elettronica certificata è un particolare tipo di posta elettronica, che consente di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevuta tradizionale, garantendo così la prova dell’invio e della consegna. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato, garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Della vicenda rara ma a quanto pare non impossibile, si è occupata la sentenza n. 710 del 2018, della Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale di Roma di respingere il reclamo proposto da una signora, contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società sua debitrice.

Come rilevato correttamente anche dal tribunale, a fronte dell’attribuzione del medesimo indirizzo p.e.c. a due differenti soggetti, l’unica soluzione possibile è che il messaggio sia stato ricevuto solo da uno di loro.

Nel caso in esame, o solamente dalla società fallita o solo dalla società estranea alla vicenda.

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Dato che, innanzi ad una simile situazione, non è plausibile sapere certamente chi dei due abbia ricevuto l’atto notificato, ci si trova di fronte all’ipotesi disciplinata dall’articolo 160 del codice di procedura civile, ossia al caso di nullità della notificazione per incertezza assoluta della persona a cui è fatta.

L’articolo 160 del codice di procedura civile dispone che:

“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 del codice di procedura civile”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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