OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ART 570 BIS C.P.

 

Da oggi cambia il codice penale: chi non paga quanto dovuto per il mantenimento dei figli e dell’ex coniuge rischia una multa di 1032 euro ed il carcere fino ad un anno.

La disposizione origina con l’intento di dare ordine ad una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni.

Con l’articolo 570 il codice penale del 1930 puniva, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era interpretata in maniera rigorosa e rischiava soltanto chi faceva dolosamente mancare al coniuge o ai figli i mezzi di sussistenza. Dal 1987 è diventato reato non pagare gli assegni all’ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio, e dal 2006, non pagare quello per i figli in genere.

In entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero in stato di bisogno ma era sufficiente, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto dal provvedimento del Giudice.

Con l’introduzione del nuovo articolo 570 bis c.p. si amplia la tutela legale che il codice offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo.

Diventa reato anche non versare l’assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l’assegno per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati; lo sarà se i genitori sono divorziati.

Pertanto, la novità importantissima è rappresentata dall’estensione del reato da chi abbia fatto mancare i soli mezzi di sussistenza, come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare ogni tipologia di assegno introdotta dal nuovo art. 570 bis. c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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