DIFFAMAZIONE E SEQUESTRO PREVENTIVO DELLE PAGINE FACEBOOK

Sequestro preventivo delle pagine Facebook per l’indagato di diffamazione

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 21521/2018

I fatti di causa:

Il Tribunale del riesame di Grosseto aveva confermato il provvedimento che disponeva il sequestro preventivo a mezzo di oscuramento delle pagine Facebook attribuite ai ricorrenti per il delitto di cui all’art. 595 c.p., per aver in numerose occasioni offeso la reputazione di diverse persone.

Contro tale decisione l’uomo ha proposto ricorso, lamentando la violazione degli artt. 321 c.p.p., 3 e 21 Cost. in quanto il sequestro configurerebbe una lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero. Tuttavia, le pagine web non godono della medesima tutela di una testata giornalistica on line ed il differente trattamento in merito alla possibilità di provvedimento di sequestro integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza.

Il quadro normativo:

L’art. 595 c.p. dispone che:

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la muta fino a 1032 euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

V. anche

La pronuncia della Corte:

Secondo gli Ermellini il ricorso è inammissibile; il provvedimento di sequestro riguarda alcune pagine Facebook con le quali i due ricorrenti avevano pubblicato messaggi, video e commenti aventi contenuto offensivo per le persone offese e il g.i.p. ne aveva ordinato il sequestro preventivo in riferimento al delitto di diffamazione, tramite l’oscuramento.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un sito web o di una pagina, se ricorrono i presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, tramite l’oscuramento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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