“MOTIVAZIONE APPARENTE” IN PRESENZA DI GRAVI ANOMALIE ARGOMENTATIVE

Sui vizi motivazionali delle sentenze

La Corte di Cassazione, sesta sezione, con la sentenza n. 11875/2018  torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c

I fatti di causa:

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, aveva respinto sia l’appello principale proposto da Tizio, che quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi che aveva accolto parzialmente il ricorso dell’uomo avverso l’avviso di accertamento IVA.

La Commissione tributaria regionale aveva evidenziato che il contribuente non aveva controprovato in maniera adeguata la ripresa fiscale di euro 300,000 per costi non documentati. Contro tale decisione Tizio ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR aveva negato che vi fossero adeguate prove contrarie del fatto costitutivo della pretesa erariale, senza darne spiegazione.

Il quadro normativo:

Art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c, così come modificato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134:

l’eliminazione del vizio di motivazione ha suscitato non poche perplessità in dottrina posto che la norma non riguarda più direttamente la motivazione mancante, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma si riferisce all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La pronuncia della Corte:

Con la pronuncia n. 11875/2018 la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ribadisce innanzi tutto:

“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formulazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più vane, ipotetiche congetture”.

Deve essere chiarito che:

“La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. In legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. […]”.

La motivazione della sentenza che è stata impugnata dal contribuente rientra nelle gravi anomalie argomentative, e pertanto concretizza un esempio di “motivazione apparente” e si colloca al di sotto del “minimo costituzionale”.

Infatti, il giudice d’appello non ha esplicato, come doveroso, i motivi per i quali non ha considerato adeguate le controprove fornite da Tizio in sede di contenzioso, né ha argomentato in ordine alla loro rilevanza giuridica.

Per tali ragioni la sentenza deve essere cassata.

Dott.ssa Benedetta Cacace