DECRETO INGIUNTIVO E LA FATTURA ELETTRONICA


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Decreto ingiuntivo: la fattura elettronica da sola non soddisfa il requisito ex art. 633, n. 1 c.p.c. e ciò perchè l’estratto autentico notarile svolge dunque non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all’originale, quanto quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture. Tale esigenza, de iure condito, non è venuta meno con l’entrata in vigore del Sistema di Interscambio, il quale garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite

Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, ordinanza del 25 ottobre 2019

Nel caso in questione il ricorrente aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base di alcune fatture elettroniche , generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio ex art. 1, commi 211 e 212 della L. n. 244/2007.

Il Tribunale di Vicenza, intervenuto sulla vicenda ha dichiarato che “le fatture elettroniche non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633 n. 1 c.p.c., se non accompagnate dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634, II comma, c.p.c.”.

Il primo comma dell’art. 633 c.p.c. dispone che:

“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta”

Nello specifico l’articolo 634 del codice di procedura civile stabilisce che:

“Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi , anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché’ per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

In entrambi i casi la disposizione prevede un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate.

Il Tribunale ha specificato che

“l’estratto autentico notarile svolge dunque non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all’originale, quanto quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture. Tale esigenza, de iure condito, non è venuta meno con l’entrata in vigore del Sistema di Interscambio, il quale garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite”.

Quindi, il ricorrente dovrà continuare a produrre l’estratto autentico dei registri IVA o delle scritture contabili ex art. 2214 e ss. C.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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