ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PREVIAMENTE COMUNICATA AL CONTRIBUENTE


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L’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine,  in genere di trenta giorni, affinchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 29965 del 2019

Nel caso in questione, il contribuente aveva proposto opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria notificatagli, per il mancato pagamento di ventiquattro cartelle esattoriali, sostenendo la mancata notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere.

La questione giuridica alla base della controversia in esame concerne alla doverosità o meno che l’iscrizione ipotecaria sia preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento, e ciò a prescindere dalla successiva entrata in vigore dell’articolo 7, comma 2, lett. u-bis del D.L. n. 70 del 2001, convertito nella L. n. 106 del 2011, in base al quale

“l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, dichiarando illegittima l’iscrizione ipotecaria, invece la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria non necessitava della previa notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere.

Nel ricorrere in Cassazione il contribuente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso che la previa notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere fosse condizione necessaria per iscrivere ipoteca, non costituendo tale atto inizio dell’espropriazione ma mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando come la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 19667 del 2014 ha chiarito sul punto che

“anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del D.P.R., art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale“, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.

Sulla base di quanto sopra affermato si evince come la statuizione della CTR, secondo la quale l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, essendo un atto avente natura cautelare e non esecutivo, non necessiti della previa comunicazione al contribuente, si pone in netto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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