SULLA RESPONSABILITA’ DEI DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI

Regione o Provincia, chi è responsabile per i sinistri causati dalla fauna selvatica?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n.13488 del 2018

I fatti di causa

Il tutto nasce dalla collisione di un’automobile con il cinghiale, che attraversando improvvisamente la strada causava notevoli danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche della macchina.

Venivano quindi convenute in giudizio sia la Regione che l’Amministrazione provinciale, affinchè venissero condannati al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 2052 c.c.

Contro tale sentenza, l’Amministrazione provincialei aveva proposto appello eccependo la nullità della sentenza per omessa fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

La Corte d’Appello aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado, sostenendo che dall’ istruttoria effettuata era emerso un concreto comportamento colposo dell’ente, ovvero l’omissione di qualsivoglia cautela atta ad impedire il vagare incontrollato di animali selvatici.

V. anche

Adottare misure affinché tali incidenti non si verificassero era compito dell’Amministrazione provinciale, mentre alla Regione  non poteva essere mosso alcun rimprovero esercitando solo funzioni di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica.

Detto ciò, la Corte aveva condannato la provincia al risarcimento dei danni di qui il ricorso per Cassazione

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione ritiene che iil ricorso sia infondato..

Innanzitutto dobbiamo chiarire se i poteri di controllo della fauna selvatica spettino alla Regione o alla Provincia. L’art. 14 della L. n. 142 del 1990 sulle autonome locali attribuiva alle Province le funzioni amministrative che riguardano determinate materie, tra cui la protezione della fauna selvatica, nelle zone che interessano il territorio provinciale.

Invece, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il compito “di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica”.

Per tali motivi la Regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre la Provincia deve esplicare le concrete funzioni amministrative e di gestione nell’ambito del territorio di loro competenza.

V. anche

Nell’ambito dei danni non altrimenti risarcibili, l’ente tenuto ad indennizzare l’interessato è la Provincia.

Per tali motivi la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente a cui siano stati affidati concretamente i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica.

La responsabilità per i danni arrecati da animali selvatici/randagi deve ritenersi in ogni caso disciplinata dagli art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c.

Quindi non si può riconoscere detta responsabilità solamente sulla base dell’individuazione dell’ente che ha il compito di controllare il fenomeno del randagismo ma l’attore danneggiato deve provare la condotta colposa dell’ente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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