ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ IN CAMPO MEDICO E CTU PERCIPIENTE

In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica la ctu deve intendersi come percipiente e comunque i motivi di nullità devono essere sempre rilevati tempestivamente

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 15745 del 2018

La Corte d’Appello di Trento, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano, aveva accertato l’inadempimento delle obbligazioni dovute dai sanitari dell’ospedale di Bolzano durante un intervento praticato su Tizio, affetto da una grave malattia, relativamente alle complicanze, nel caso in esame a setticemia, che lo avevano costretto a subire un trapianto di rene.

La Corte d’Appello era pervenuta a tale conclusione dopo aver rinnovato la CTU esperita in primo grado, che invece aveva ricondotto la complicanza alla patologica pregressa dell’uomo. La nuova CTU invece aveva rilevato che in seguito all’intervento chirurgico non vi era stata una corretta applicazione dei punti di sutura all’interno dell’intestino, e tale circostanza aveva causato una sepsi, oltretutto riscontrata tardivamente.

Avverso detta sentenza l’azienda ospedaliera aveva proposto ricorso per Cassazione.

V. anche

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello, ricorrendo ad una fonte di notizie reperibile in internet, non abbia fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, ritenendo così il termine anastomosi e sutura come due sinonimi.

Inoltre si deduce che né in primo grado né in sede d’appello l’attore aveva mai allegato un inadempimento rispetto alla differente obbligazione di assistenza post operatoria, rilevata autonomamente dal CTU nominato dalla Corte d’Appello.

Gli Ermellini rammentano la pronuncia n. 13269 del 2012:

“nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria; dovendosi considerare il fatto costitutivo, idonea a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall’attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”.

Quanto appena esposto viene anche confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18275 del 2014.

Secondo la Corte di Cassazione per quanto il giudice si fosse spinto a considerare la corrispondenza delle conclusioni della CTU alle nozioni reperite sui siti internet, non si ritiene che solamente per questo il giudice abbia infranto il divieto di ricorrere alla scienza privata.

La sentenza n. 4792 del 2013 della Corte di Cassazione prevede che:

“in caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere percipiente, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto come fonte oggettiva di prova”.

I motivi di nullità della CTU devono essere rilevati tempestivamente, e non sono deducibili per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione.

Come ha disposto la sentenza n. 2251 del 2013 della Cassazione:

“la nullità della consulenza tecnica d’ufficio ha carattere relativo e deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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