L’animale selvatico causa l’incidente. Chi paga?

Chi è responsabile nel caso in cui un animale selvatico causi un incidente stradale?

Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale a causa di un animale selvatico, l’automobilista ha il dovere di dimostrare che il danno da lui riportato si è verificato per un comportamento colpevole della Pubblica Amministrazione.

Supponiamo di trovarci in montagna e, all’improvviso, spunta un capriolo in mezzo alla carreggiata, causando un incidente stradale. Cosa possiamo fare? In tal caso, dobbiamo dimostrare che il danno si è verificato a causa di un comportamento colpevole della Pubblica Amministrazione.

L’automobilista non deve, con il suo comportamento, aver contribuito a causare l’incidente. Ad esempio, se percorre la strada ad alta velocità e causa un incidente (non accorgendosi dell’animale sulla carreggiata), non potrà domandare il risarcimento alla Pubblica Amministrazione.

L’ente titolare della strada, per legge, ha solamente il dovere di porre sul ciglio della strada gli appositi cartelli segnaletici. Questi, com’è noto, avvisano circa la presenza in tale zona di fauna selvatica, o di recintare l’area per impedire agli animali di accedere alla strada. Quindi, se la Provincia, il Comune o l’Anas non abbiano provveduto in tal senso, l’automobilista potrà domandare un indennizzo e farsi rimborsare le spese occorse per riparare l’automobile ed eventualmente quelle mediche a seguito dei traumi riportati.


Qual’è strategia difensiva?

Per ottenere il risarcimento si deve innanzitutto dimostrare il fatto: a tal fine sono utili le foto dell’incidente.

In secondo, luogo bisogna dimostrare il rapporto di causalità tra la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’incidente. La Pubblica Amministrazione, tuttavia, non può essere chiamata a rispondere di tutti i danni causati dagli animali selvatici. Non si può pretendere che questa recinti tutti boschi e le strade e, infatti, si deve dimostrare una condotta omissiva della stessa, che abbia effettivamente causato l’incidente.

Da ultimo si devono provare i danni subiti, anche questi, mediante foto dell’autovettura ed eventuali referti medici.

Dott.ssa Benedetta Cacace