“TEMPO TUTA” NELLE STRUTTURE SANITARIE: SI ALLA RETRIBUZIONE

Gli infermieri hanno diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare la divisa?

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17635 del 2019

Nel caso in questione, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto la domanda proposta da alcuni lavoratori, dipendenti di un ASL con la qualifica di infermieri, e riconosciuto loro il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, trattandosi di attività obbligatoria, accessoria e propedeutica alla prestazione di lavoro.

In punto di fatto non era stato minimamente contestato che il personale infermieristico doveva necessariamente indossare e dismettere il camice, per ovvie ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell’Azienda, prima dell’entrata e dopo l’uscita dai reparti, prima e dopo i relativi turni di lavoro.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19358/2010 e 15492 del 2009 ha specificato che:

“ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa stessa la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina tali tempo e luogo, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso, ritenendo di dover dar seguito ai precedenti di tale Corte nei quali si è affermato che:

“le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatori”.

Sono attività che non vengono svolte nell’interesse dell’Azienda ma dell’igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell’Azienda stessa.

“Per il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

Quanto appena affermato non si pone in contrasto con il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio rappresenta tempo di lavoro solamente nel caso in cui sia qualificato da eterodirezione.

Infatti, l’orientamento più recente rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l’accento sulla funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina dell’impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla specifica funzione che devono assolvere.

Dunque, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è ancorato al

“riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno”.

Tale soluzione è in linea anche con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla disciplina della direttiva n. 2003/88/CE.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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