ASSEGNO DI MANTENIMENTO E RIDUZIONE AUTONOMA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2 c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire al beneficiario, tenendo, inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la soggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 29896 del 2019

Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari aveva prosciolto l’indagato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570, secondo comma del codice penale “perché il fatto non sussiste”.

L’uomo era accusato dall’ex convivente di non aver ottemperato al mantenimento del figlio minore, come stabilito con apposito decreto dal Tribunale per i minorenni; infatti questo non aveva versato in toto le mensilità, tuttavia tale addebito era riferito ad alcuni anni prima l’emissione del provvedimento e per tale motivo il giudice aveva ritenuto che:

“La condotta sanzionata dall’art. 570 comma 2 c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di fare mancare i mezzi di sussistenza che comprendono quanto necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento, né con quello alimentare, aventi una portata più ampia; atteso l’inadempimento solo parziale delle obbligazioni di pagamento incombente sull’indagato non poteva dirsi sufficientemente accertata la ricorrenza di uno stato di bisogno ai fini della configurazione della fattispecie penale, mentre per i crediti nel frattempo maturati la persona offesa, nella qualità, poteva esperire l’azione civile per il recupero”.

Il Procuratore Generale nell’adire la Corte d’Appello deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al proscioglimento dell’imputato dal delitto ex art. 570, secondo comma, c.p., ritenendo che l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza fa riferimento alle esigenze minime delle vita degli aventi diritto all’assistenza e inoltre lo stato di bisogno è insito nei confronti del minore che non è in grado di procacciarsi un reddito proprio.

Il fatto che l’altro genitore provveda al mantenimento non esime l’altro dal dovere di assistenza.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rammentato che, in materia di obblighi di assistenza familiare, vige il principio secondo cui:

“la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., si configura anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”.

Nel caso di specie la questione è differente infatti quello che rileva è se il comportamento adottato dal padre abbia fatto venir meno in concreto la fruizione dei mezzi di sussistenza da parte dell’avente diritto, risultando l’assegno da lui versato inferiore a quello pattuito.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2 c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire al beneficiario, tenendo, inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la soggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale”.

La norma in esame non si riferisce a singoli mancati o ritardati pagamenti, ma ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti.

Da quanto appena detto ne discende che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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