SULLA TARDIVITÀ DEL RICORSO


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La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la ordinanza n. 7159 del 2020 è intervenuta per chiarire che il ricorso, notificato telematicamente, è inammissibile nel caso in cui la ricevuta sia successiva anche di pochi istanti alla scadenza

Nel caso di specie gli Ermellini hanno respinto il ricorso per tardività della sua proposizione; infatti, la data di pubblicazione della sentenza impugnata risaliva al 25 maggio 2018 e, la notifica in via telematica dell’odierno ricorso porta l’ora delle 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella dell’Avvocatura dello Stato alle ore 00:00:42 dello stesso giorno, quindi oltre la scadenza prefissata del 27dicembre 2018.

Pertanto è evidente che il termine previsto dall’art. 327 del codice di procedura civile non era stato rispettato.
La norma in esame dispone che:

“Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292”.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21445 del 2018 e con la n. 393 del 2019 ha rammentato che:

“In tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo”.

Per quanto tuttavia la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, anche alla notifica con modalità telematiche, occorre in ogni caso che la ricevuta di accettazione venga generata dal sistema dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini della causa.

Nel caso in oggetto la richiesta di notifica con modalità telematiche non era avvenuta durante l’ultimo giorno utile ma era avvenuta il giorno seguente, così come la ricevuta di accettazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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