COVID 19- MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Articolo 26 del Decreto “cura Italia“: misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

In base all’articolo 26 del Decreto “cura Italia” ai lavoratori del settore privato che si trovano in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ex art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, viene equiparato tale lasso di tempo alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

I lavoratori, sia pubblici che privati, fino al 30 di aprile avranno la possibilità, se in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di commutare il periodo di assenza dal luogo di lavoro in ricovero ospedaliero, da un punto di vista remunerativo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.

Tale facoltà viene concessa anche ai lavoratori in possesso di certificazione rilascata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio elevato, a causa di immunosoppressione o portatori di patologie oncologiche.

Spetta al medico curante redigere il certificato di malattia, a cui dovrà necessariamente riportare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ex art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge n. 6 del 20 febbraio 2020.

Vengono equiparati ai certificati medici sopra menzionati, anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’ingresso in vigore della disposizione in esame, da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Da ultimo, l’articolo 26 del decreto prevede che:

“In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.”

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER