SULLA NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE


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La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfezionale con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Pertanto qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, ordinanza n. 7256 del 2019

Nel caso di specie Equitalia aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile gli appelli riuniti del concessionario e dell’Agenzia delle Entrate, in una controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di mora da parte del contribuente, al quale era stato inviato nella sua qualità di erede del de cuius.

Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato che gli appellanti non avevano prodotto l’avviso di ricevimento, attestante la ricezione della notifica dell’atto di appello da parte del contribuente, che non si era costituito in giudizio.

Nel ricorrere in Cassazione il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546/92, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto richiedere ai difensori di esibire l’avviso di ricevimento, nel caso in cui avesse avuto dei dubbi sul perfezionamento della notifica dell’atto di appello al contribuente, visto che gli appellanti avevano regolarmente depositato la ricevuta di spedizione, unico adempimento richiesto in base all’art. 22 sopra citato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello.

La ricorrente aveva riprodotto in ricorso la copia dell’avviso di ricevimento, che secondo lei si riferiva alla notifica dell’atto di appello alla contribuente.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato infondato il ricorso, sottolineando come preliminarmente si debba rilevare che

“le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza”.

Pertanto è inammissibile nel giudizio di legittimità la produzione documentale dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello, che andava prodotto nel secondo grado di giudizio.

“Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di esserci attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto”.

Nel caso di specie la Corte d’Appello avendo rilevato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, senza che l’appellata si fosse costituita, aveva ritenuto l’inammissibilità dell’appello per l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfezionale con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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