SULLA NORMATIVA ATTINENTE AL SETTORE DEL CREDITO

L’EFFICACIA TEMPORALE DEL TESTO UNICO BANCARIO

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia c.d. “TUB” racchiude la normativa attinente il settore del credito.

Il TUB è stato emanato, in attuazione della direttiva 1989/646/CE, con il d.lgs. 385/1993 ed è in vigore 1° gennaio 1994.

Il TUB ha sostituito la legge bancaria del 1936 e si occupa di disciplinare e vigilare l’attività delle banche. Grazie all’introduzione del TUB è stato possibile beneficiare di un insieme unico delle disposizioni circa le attività finanziarie delle banche e degli intermediari deputati allo svolgimento delle stesse.

Il TUB ha riformato in maniera drastica il sistema bancario italiano, che fino al 1992, aveva ritenuto gli istituti di credito alla stregua di una pubblica istituzione operante in regime di separatezza temporale, settoriale e istituzionale dell’attività bancaria.

Con l’avvento del TUB, invece, le banche oggi possono essere costituite solo come società per azioni o cooperative e hanno poteri più ampi di azione e di produzione di nuovi mercati, anche esteri.

Il TUB è suddiviso in 162 articoli organizzati in 9 titoli, di cui il I è dedicato agli organi di vertice del sistema creditizio, CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia; il II qualifica le caratteristiche dell’attività bancaria; il III accoglie le norme relative all’attività di vigilanza che la Banca d’Italia deve svolgere sulle singole banche; il IV contiene quelle relative all’amministrazione straordinaria della banca nei momenti di crisi; il V specifica i requisiti che devono avere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; il V bis regolamenta la moneta elettronica; il VI la trasparenza nelle operazioni nei servizi bancari e finanziari; il VII disciplina l’emissione di strumenti finanziari; il VIII indica le sanzioni amministrative e penali e il IX contiene le norme transitorie che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Tra le disposizioni del TUB il legislatore si è anche occupato dei tassi ultralegali.

I tassi di interesse ultralegali sono quelli pattuiti in misura maggiore a quella stabilita nei limiti di legge.

Sul punto l’art. 1815 c.c., sancisce la nullità degli interessi superiori al tasso di usura e l’art. 1284 c.c. III comma, stabilisce che per la loro validità, gli interessi ultralegali (comunque non superiori alla soglia di usura) devono essere pattuiti in forma scritta giacché, in mancanza, si applica l’interesse nella misura legale.

L’art. 117 del T.U.B, confermando quanto già stabilito dalla legge n. 154 del 1992, ha poi disposto l’obbligatorietà dell’indicazione nei contratti bancari dell’interesse e delle altre condizioni praticate, sancendo la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi e prevedendo, per l’inosservanza della norma, un meccanismo di integrazione contrattuale, che mira a sanzionare la condotta scorretta degli istituti.

Il citato art. 117 TUB così recita:

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”

Le disposizioni ex art. 117 c. 7 TUB però non dispongono che per il futuro.

Invero, per la recente ordinanza n. 34600 della I Sezione della Cassazione civile del 24 novembre 2022, non ha efficacia retroattiva la norma del TUB che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali:

La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma.”

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in commento un istituto di credito aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la prima al pagamento di un’ingente somma a favore di un utente, che aveva agito in giudizio, domandando l’accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente, oltre che la condanna alla ripetizione delle somme corrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute.

Il gravame veniva rigettato e l’istituto di credito ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 184,152,154 e 194 c.p.c perché il consulente tecnico nominato per la rielaborazione del conto aveva utilizzato documenti prodotti dalla controparte in sede di operazioni peritali, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 184 c.p.c.; la violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. censurando la decisione della corte territoriale ove aveva stabilito che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, decorre dalla chiusura del conto e la violazione della L. n. 152 del 1994, artt. 5 e 6 perché la Corte di appello aveva ritenuto che dovesse farsi luogo all’applicazione dell’interesse di cui all’art. 1284 c.c. fino all’entrata della L. n. 154 del 1992 e all’applicazione del saggio previsto dall’art. 5 della detta legge, coincidente con quello di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b., per il periodo successivo.

Il primo motivo veniva respinto sulla base del principio per cui in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c.,

il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, pure prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (cfr. Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086).

Anche il secondo motivo veniva rigettato perché inammissibile vertendo la ratio decidendi della pronuncia.

Sul punto la Suprema Corte ha richiamato dei principi di diritto delle Sezioni Unite (si veda Spiega Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418) per cui:

“l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.

Il terzo motivo invece trovava accoglimento.

Ricordava la Corte che per l’art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, restano regolati dalle norme anteriori.

Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. n. 154 del 1992, art. 4 poi trasfuso nell’art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l’irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore” (cfr. Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED).

La sentenza veniva quindi cassata sul punto e la decisione veniva rinviata al Giudice di merito il quale, nel pronunciarsi avrebbe dovuto conformarsi al principio per cui:

La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t. u. b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma”.

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Cassazione civile sez. I, 24.11.2022, n.34600