SULLA MANCANZA DELLA PROCURA ALLE LITI: CONSEGUENZE

La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 28106 del 2018

Nel caso di specie, un istituto di credito aveva proposto opposizione al decreto, con il quale il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di una certa somma, per prestazioni professionali. Il soggetto che aveva domandato il decreto ingiuntivo tra l’altro aveva eccepito l’inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti.

Tuttavia, nonostante tale eccezione, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano revocato il decreto ingiuntivo.

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Il professionista, nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione degli articoli 2704 c.c. e 125 c.p.c.

L’art. 2704 c.c. prevede che:

“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.

Invece l’art. 125 c.p.c. dispone che:

“Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale”.

Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, rammentano che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, è valida la procura alle liti rilasciata al difensore dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma tale copia deve essere depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne constatare l’anteriorità rispetto a tale momento, proprio come disposto dall’art. 125 c.p.c., comma 2.

Per tale motivo la conclusione a cui era giunto il giudice di merito non è corretta, così come confermato anche dalla sentenza di Cassazione n. 9921/2011, secondo la quale:

“la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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