SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI


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Spese giudiziali: ogni scritto difensivo redatto dall’avvocato deve essere liquidato

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 21906 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 21906 del 2019 ha chiarito come i punti 13 e 31 della Tabella B allegata al D.M. 5 aprile 2014 prevedono che spetti all’avvocato il compenso per ogni scritto difensivo ed il compenso per ogni relativo deposito.

Nel caso di specie il Tribunale di primo grado, adito su domanda di un avvocato, per il pagamento della somma di euro 211.653,90 nei confronti del proprio cliente quale compenso per l’attività professionale svolta, prestata in un processo penale quale difensore, aveva condannato il convenuto al pagamento della minor somma di euro 15 mila.

La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame proposto dal legale, ritenendo che, contrariamente a quanto disposto in primo grado, l’attività processuale del professionista doveva ritenersi provata sulla base e con riferimento agli atti indicati nell’attestazione rilasciata dal cancelliere del Tribunale, e che in applicazione della tariffa professionale approvata con D.M. 5 aprile 2014, il compenso ammontava ad una cifra addirittura inferiore a quella liquidata dal Tribunale di primo grado.

Il legale, nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957 e della tariffa professionale di cui al D.M. 5 aprile 2004, per aver i giudici di merito liquidato gli onorari e i diritti di sua spettanza senza applicare lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile; e per liquidato in maniera erronea le voci corrispondenti all’attività processuale, così come indicata nell’attestazione della cancelleria.

Nello specifico il ricorrente si duole che i giudici non abbiamo provveduto a liquidare in suo favore i diritti per l’esame e lo studio di 330 documenti del P.M. e di 208 documenti da parte della difesa, che invece in base ai punti 11 e 12 della tabella B del D.M. sopra richiamato, la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare per l’esame documentale, l’importo di euro 39 per ciascun documento; pertanto gli sarebbero dovuti essere corrisposti euro 12.870,00 per i documenti depositati dal P.M. e euro 8.112,00 per i documenti depositati dalla difesa.

Inoltre il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano liquidato i diritti per le 19 memorie difensive nel processo, ove il punto 13 della suddetta tabella prevede il pagamento di euro 77 per ogni scritto difensivo, mentre il punto 31 prevede per il loro deposito il pagamento di euro 19 e che non abbiano liquidato né i diritti per la produzione ed il deposito di trentatré liste testimoniali né abbiano liquidato l’onorario di 75 euro per la produzione di un solo documento.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno accolto parzialmente il ricorso, rammentando come l’articolo 5 della tariffa penale si debba applicare anche alla parte civile, e che tuttavia, per gli atti che riguardano esclusivamente quest’ultima, e per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, devono essere applicati anche gli onorari e i diritti della Tariffa civile.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso si rileva come la sentenza impugnata abbia premesso di non poter liquidare i compensi per l’esame di ogni singolo documento prodotto, riconoscendo così a tale titolo la somma di euro 546; tale soluzione appare corretta in quanto

“il punto 12 della Tabella B prevede i diritti in misura fissa per l’esame della documentazione prodotta dalla controparte, formula che prescinde dal numero dei documenti esaminati e che, pertanto, conduce a ritenere che tali diritti non vadano riconosciuti per ogni singolo documento”.

Il secondo motivo merita in parte l’accoglimento in quanto si rileva che la sentenza impugnata non aveva liquidato i diritti per gli scritti difensivi, pur dando atto che il ricorrente aveva depositato ben 19 memorie; il punto 13 della Tabella sopra menzionata prevede il compenso per ogni scritto difensivo, pertanto al ricorrente doveva essere liquidata la somma risultante dall’operazione 19x euro 77,00, ossia 1.463,00, invece gli era stato riconosciuto il diritto per un solo scritto, come non gli erano stati riconosciuti i diritti per i relativi depositi.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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