SUL PROCEDIMENTO DI REVISONE DELLA PATENTE

IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PATENTE NON PRESUPPONE LA PREVIA NOTIFICA DELLE VARIAZIONI DEL PUNTEGGIO

Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente

Si tratta di una massima enunciata nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II, del 12/04/2023, (ud. 24/11/2022, dep. 12/04/2023), n.9691.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione di un automobilista che si era visto sospendere la patente di guida a tempo indeterminato. Anche l’appello proposto dall’uomo veniva rigettato, sul presupposto che il provvedimento di revisione della patente risultava notificato presso il domicilio dell’appellante e ritirato da un soggetto diverso dal destinatario ma abilitato alla ricezione.

Avverso l’appello il cittadino proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione in ordine alla notifica che veniva, erroneamente secondo il ricorrente, ritenuta valida e cristallizzata.

I motivi però venivano ritenuti privi di fondamento sul presupposto che in caso di azzeramento dei punti della patente e quindi di avvio del conseguente procedimento di revisione, non presuppone che previamente venga notiziato l’interessato della variazione dei propri punti. Ogni automobilista può conoscere da sé lo stato del punteggio e quanti punti vengono decurtati ad ogni infrazione.

Nel caso di specie la Suprema Corte ribadiva il principio già cristallizzato (cfr. Cass. n. 9270-2018) per cui:

Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed e’, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.

Altra doglianza atteneva invece la presunta violazione degli artt. 126 bis C.d.S., Cost., art. 97, e l. 241 del 1990, art.3, e s.m.i., nella parte in cui il giudice dell’impugnazione non aveva considerato attendibili le censure dell’automobilista in punto di difetto di motivazione della pronuncia del Gdp.

Anche questo motivo veniva ritenuto infondato sempre considerato che ciascuno può conoscere in anticipo (all’atto di notifica del verbale) se e in quale misura gli viene applicata la sanzione della decurtazione dei punti della patente.

Ciò posto, non è necessaria alcuna motivazione trattandosi di atti vincolati.

In conclusione quindi, gli ermellini decidevano per il rigetto del ricorso.

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Cassazione civile sez. II – 12.04.2023, n. 9691