MULTE: INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE AVVERSO LA SANZIONE ACCESSORIA

PAGAMENTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA: INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE AVVERSO LA SANZIONE ACCESSORIA

Nella ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione principale, la sanzione accessoria può essere opposta soltanto per vizi propri, sicché l’opposizione ad essa fondata sulla tardiva notifica del verbale deve essere dichiarata inammissibile. La relativa contestazione, infatti, investe la sanzione principale e quindi non è proponibile, producendo il pagamento in misura ridotta, con l’estinzione della stessa, anche una implicita rinunzia a far valere qualsiasi censura avverso la sanzione principale e la violazione contestata, nel cui ambito va ricompresa anche la doglianza relativa alla tardività della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

Si tratta di una massima enunciata nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II, del 29/03/2023, n.8882.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un automobilista vedeva respinta la propria opposizione avverso una multa con cui gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada ed applicata la sanzione accessoria della decurtazione di tre punti della patente di guida, nonostante l’estinzione della suddetta sanzione tramite il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 c.d.s.

In particolare il Tribunale in primo grado aveva rigettato degli appelli proposti dall’uomo avverso la decisione del Giudice di Pace, accogliendo invece gli appelli incidentali del Comune.

Veniva rilevato che il ricorso era inammissibile perché la parte aveva estinto la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

L’uomo quindi adiva la Suprema Corte che tuttavia rigettava le sue doglianze ritenendo che il Tribunale avesse correttamente deciso, sulla base dell’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite n. 20544/2008, per cui

in tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell’art. 202 codice strada, estingue la sola sanzione principale, non anche quella accessoria, con l’effetto che mentre l’eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi, stante il collegamento di quest’ultima all’altra, che ne rappresenta il presupposto giuridico, l’opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, non alla violazione principale. In particolare, si è precisato, l’interessato potrà contestare che la sanzione accessoria non è prevista dalla legge per la violazione per cui è stata applicata la sanzione principale, ovvero che essa è prevista in misura diversa”.

Per gli Ermellini “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento” (cfr. Cass. n. 13748/2007; Cass. n. 12842/2009; Cass. n.29593/2017), invece, nel caso di specie, l’uomo non aveva comunicato i dati del conducente né aveva inviato alcuna dichiarazione con cui comunicava di non essere a conoscenza di chi fosse alla guida della sua autovettura al momento del sinistro.

In conclusione quindi, il ricorso veniva respinto.

Scarica la sentenza

Cassazione civile sez. II – 29.03.2023, n. 8882