SEPARAZIONE E DIVORZIO : LA COABITAZIONE NON IMPLICA LA RICONCILIAZIONE

GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE NON SI VANIFICANO SE LE PARTI CONTINUANO A VIVERE NELLA CASA CONIUGALE, LADDOVE UN CONIUGE NON L’ABBIA RILASCIATA CON LA TOLLERANZA DELL’ALTRO, SE LA COABITAZIONE NON È ABBINATA AL MANTENIMENTO O AL RIPRISTINO DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE DI VITA TRA I CONIUGI

Vero è che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l’intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l’abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale

Si tratta di una massima enunciata nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 13 aprile 2023, n. 9839.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, il Tribunale di primo grado dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disattendendo l’eccezione di riconciliazione proposta dalla moglie.

La donna, anche in grado di appello rilevava che la coabitazione con il marito dopo la separazione interrompesse il periodo di separazione escludendo la configurabilità dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Anche la Corte territoriale respingeva l’appello sul punto della intervenuta riconciliazione e così la donna decideva di ricorrere in Cassazione.

Tuttavia anche gli Ermellini risultavano concordi con la Magistratura di primo e secondo grado. In particolare la Suprema Corte rilevava che tra le parti era intervenuta una separazione giudiziale con sentenza che non era stata impugnata.

Gli effetti della separazione quindi, potevano venir meno solo per espressa dichiarazione dei coniugi o in virtù di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione.

La riconciliazione quindi non si ha se le parti coabitano ma se riprendono la reciproca collaborazione ed assistenza morale e materiale.

Dunque gli effetti della separazione non si vanificano se le parti continuano a vivere nella casa coniugale, laddove un coniuge non l’abbia rilasciata con la tolleranza dell’altro, se la coabitazione non è abbinata al mantenimento o al ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi.

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9839 pdf