SUL CASO FORTUITO E LA POSSIBILITÀ DI PREVEDERE IL DANNO DA PARTE DEL CUSTODE

Il caso fortuito, che esonera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., non sussiste nel caso in cui egli abbia avuto la possibilità di prevedere che la cosa tenuta  in custodia avrebbe potuto cagionare il danno

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 1725 del 2019

Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda, volta alla condanna del Comune al risarcimento dei danni da questo derivanti in seguito alla caduta con il proprio motociclo a causa della presenza di cera sparsa sul manto stradale.

L’articolo 2051 del codice civile, nel disciplinare il danno cagionato dalle cose in custodia prevede che:

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il ricorrente nell’adire la Corte di Cassazione ritiene che il giudice di secondo grado sarebbe giunto

“ad escludere la responsabilità del Comune, errando grossolanamente sul concetto espresso dall’art. 2051 c.c., cose in custodia, facendo passare l’evento di cui è causa come un fatto imprevedibile per l’amministrazione comunale”.

Nel caso di specie non potrebbe essere un evento imprevedibile in quanto la fiaccolata che aveva spanto la cera sul manto stradale era stata programmata dal Comune al fine di celebrare le imminenti festività pasquali.

La Corte territoriale aveva qualificato l’azione proposta dal ricorrente sotto l’alveo dell’art. 2051 c.c., per aver il Comune violato l’obbligo di manutenzione delle strade pubbliche, integrante la responsabilità da cose in custodia. Il ricorrente era caduto dal proprio mezzo lo stesso giorno in cui si era celebrata la fiaccolata, a causa della presenza di un notevole quantitativo di cera sull’asfalto.

Non risultava che il Comune fosse a conoscenza della presenza della sostanza scivolosa sulla carreggiata e il ricorrente non aveva nemmeno dimostrato che in passato si erano già verificati incidenti simili.

Pertanto deve essere considerata infondata la tesi dell’attore in base alla quale il ripetersi di simili incidenti avrebbe dovuto persuadere il Comune dal consentire l’uso delle fiaccole volitive durante le processioni.

Quindi, in base a quanto appena esposto

“la situazione di pericolo che causò l’evento dannoso può essere qualificata come caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l’amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione poiché alla stregua degli elementi probatori raccolti l’amministrazione era ignara della situazione di pericolo determinata dalla presenza della cera”.

La Corte afferma pertanto che la responsabilità ex art. 2051 c.c., opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali

“con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.

Secondo la Corte d’Appello l’evento dannoso in questione era riconducibile alla responsabilità di coloro che avevano preso parte alla processione muniti di fiaccole.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno evidenziato come la corte territoriale con la sentenza impugnata si sia distolta dalla corretta applicazione dell’insegnamento che ritiene che il caso fortuito possa essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell’ordinaria serie causale che prende le mosse dall’esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere anche in condotte di terzi ma che devono essere “non conoscibili né eliminabili con immediatezza“.

Nel caso in questione, la Corte orienta l’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla sussistenza di un breve lasso temporale tra l’effettivo accadimento dell’evento pericoloso ed il sinistro, nel senso di desumere da tale brevità la non conoscibilità da parte del custode dell’evento.

La custodia infatti è anche una attività preventiva che deve predisporre tutto il necessario per la prevenzione dei danni eziologicamente attinenti alla cosa in custodia.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“il caso fortuito non può non essere imprevedibile per la natura del fatto in sé o/e per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa. L’ente non è responsabile in tale fattispecie solo se si è verificata una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, il caso fortuito venendo ad essere costituito soltanto dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento afferma che il caso fortuito, che esonera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. non sussiste nel caso in cui il custode abbia avuto la possibilità di prevedere che la cosa tenuta da lui in custodia avrebbe potuto cagionare il danno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER