IL PIANO DEL CONSUMATORE NEL SOVRAINDEBITAMENTO: UN INTERESSANTE CASO

Un’importante pronuncia in materia di sovraindebitamento e piano del consumatore

Tribunale di Nola, decreto del 23 ottobre 2018

Il decreto emanato dal Tribunale di Nola l 23 ottobre del 2018 è alquanto peculiare infatti omologa il piano del consumatore derivante da una mediazione demandata.

Prima di esaminare l’interessante pronuncia in questione facciamo un breve cenno alla disciplina che regola il piano del consumatore.

La L. n. 3/2012, conosciuta anche come la “legge salva suicidi” prevede la possibilità per i consumatori che versano in una situazione di difficoltà economica di aderire ad un piano di ristrutturazione al fine di rinegoziare i propri debiti.

Tale piano è rivolto esclusivamente ai consumatori, ossia a quei soggetti che abbiano contratto dei debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

Tuttavia, tale qualifica non è da sola sufficiente per accedere alla procedura, in quanto il consumatore deve prima di tutto essere meritevole, trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, non essere soggetto a procedure concorsuali e non aver già richiesto il piano nei cinque anni precedenti.

La proposta di accordo può essere rivolta dal consumatore sia a professionisti abilitati sia agli Organismi di Composizione della Crisi e la relativa proposta di piano deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e al massimo tre giorni dopo deve essere presentata anche all’agente di riscossione.

La proposta di piano deve essere correlata da una relazione predisposta dall’Organismo di Composizione della Crisi.

Il giudice ha il compito di verificare l’idoneità e la fattibilità del piano, al fine di assicurare il pagamento dei crediti, e deve infine valutare la meritevolezza del consumatore, escludendo che questi abbia assunto le obbligazioni sapendo di non potervi adempiere o abbia cagionato colposamente il sovraindebitamento.

Il Tribunale di Nola, con il decreto in questione aveva omologato il piano del consumatore che prevedeva il soddisfacimento del 100% dei creditori in prededuzione in un’unica soluzione nonché nella percentuale del 40% i creditori chirografari in una rata mensile di circa 250 euro nell’arco di 60 mesi.

Secondo la relazione depositata dal professionista delegato non risultava che il consumatore avesse assunto le obbligazioni in questione senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.

I debiti assunti dal consumatore avevano il solo scopo di garantire un tetto alla famiglia.

La vicenda è peculiare in quanto la questione è originata da un tentativo di mediazione da parte del debitore, su invito del giudice, prima di opporsi al decreto ingiuntivo emesso in seguito ad un ricorso promosso dall’istituto che aveva in gestione le case popolari in quanto il debitore non aveva saldato diversi canoni d’affitto.

In sede di mediazione era emerso che il debitore aveva contratto i propri debiti in quanto, in seguito alla separazione aveva dovuto provvedere interamente al mantenimento della casa e dei figli.

Per tali ragioni il mediatore aveva proposto al debitore di accedere alla procedura di sovraindebitamento ritenendo sussistenti tutti i requisiti per accedervi, e contestualmente aveva rinviato la mediazione richiedendo la nomina di uno o più mediatori commercialisti competenti al fine di redigere una bozza di piano.

Una volta redatta la proposta di piano del consumatore il mediatore aveva disposto che il debitore la presentasse al Tribunale per ottenere l’omologazione ed iniziare così la procedura.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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