ASSEMBLEA CONDOMINIALE: QUANDO VIENE CONFERITA DELEGA ALL’AMMINISTRATORE

L’amministratore, munito di delega, che vota per i condomini assenti non è in conflitto di interessi

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 1662 del 2019

Nel caso di specie, due condomini avevano impugnato le delibere assembleari del condominio assunte in persona dell’amministratore.

Il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello avevano rilevato la tardività dell’impugnazione e avevano altresì osservato come le delibere impugnate erano affette da gravi vizi di annullabilità in quanto era denunziata l’irregolare costituzione dell’assemblea e l’illegittimo computo dei voti.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato il ricorso proposto dai condomini privo di fondamento e, per tale motivo lo hanno rigettato.

I vizi denunciati dai ricorrenti portano ad annullabilità della delibera assembleare e non a nullità in quanto rileva la lesione circa la regolarità della costituzione dell’assemblea e della votazione.

I vizi rilevati dai ricorrenti pertanto configurano una violazione della norma regolamentare o legale che regola la convocazione dell’assemblea e le modalità di votazione, quindi mero vizio procedimentale e non già sostanziale incidente su diritti dominicali.

Con la seconda ragione di doglianza i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1137 del codice civile, in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che i vizi dedotti con il ricorso originario configurassero annullabilità delle delibere e non nullità.

L’articolo 1137 del codice civile dispone che:

“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669 octies, sesto comma, del codice di procedura civile”.

Secondo i ricorrenti l’amministratore avrebbe votato in sede di assemblea anche per alcuni condomini che non erano presenti ed in mancanza di valida delega.

In particolare veniva rilevata una situazione di conflitto d’interessi in capo all’amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.

Detta situazione si configura nel caso in cui il soggetto, rivestendo la qualifica di rappresentante, curi un proprio interesse invece di quello del soggetto mandante.

Nel caso di specie, l’amministratore aveva espresso il voto per i condomini assenti pertanto non aveva palesato una propria volontà, ma aveva riportato una volontà altrui, quindi, il conflitto di interessi si doveva configurare solamente nel caso in cui l’amministratore non avesse espresso la volontà a lui demandata dal mandante, il quale sarà il solo a potersi lamentare e non, come nel caso di specie un soggetto terzo al rapporto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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