STUDIO MEDICO IN CONDOMINIO

Posso aprire uno studio medico in condominio nonostante vi sia un divieto regolamentare?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 18082 del 2019

Il medico che nel suo appartamento adibisca una stanza a studio per ricevere saltuariamente dei pazienti, viola il regolamento condominiale che vieta le attività commerciali?

Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto che l’utilizzo di una stanza come luogo di visita occasionale per i pazienti non costituendo una infrastruttura logistica, non viola la clausola del regolamento condominiale che permette solamente “l’uso abitativo” degli appartamenti, posto che l’interpretazione contraria comporterebbe un’abnorme limitazione dei diritti del proprietario del singolo immobile nella sistemazione del proprio alloggio e nelle proprie relazioni.

Invece la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente la violazione del regolamento condominiale

“a nulla rilevando che la destinazione diversa da quella abitativa sia stata parziale, attesa la natura assoluta del divieto posto dal regolamento ed il carattere meramente esemplificativo delle attività vietate”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno evidenziato come la Corte d’Appello, nel governare l’utilizzo dei criteri ermeneuti degli artt. 1362 ss. C.d. e applicare l’art. 1138 c.c., sia caduta in errore.

Infatti i giudici di merito da un lato hanno accertato fattualmente la destinazione limitata di una stanza a studio medico e dall’altro, hanno escluso in via complementare che si trattasse di un vero e proprio ambulatorio.

Su tali presupposti la Corte ha limitato la propria opera interpretativa della nozione di “uso residenziale abitativo” alla reiezione non esplicata delle possibilità che in esso fossero ricompresi usi promiscui compatibili con la funzione dell’abitare.

Statuendo in tale maniera i giudici sono andati contro i principi giurisprudenziali elaborati in tema di ambito applicativo del regolamento condominiale ex art. 1138 c.c. e di uso dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss c.c. in materia di clausole di regolamento di divieto di destinazione delle unità immobiliari a determinati usi.

La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice del rinvio dovrà

“ampliare la propria opera interpretativa della nozione di uso residenziale abitativo, valutando in particolare se in esso siano ricompresi usi promiscui, quale quello definitivamente accertato, compatibili con la funzione dell’abitare e se, stante l’elencazione delle attività espressamente vietate, seriamente invasive rispetto alle esigenze abitative degli altri compartecipi sia da ritenersi promiscua quella in esame”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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