SINISTRO E RESPONSABILITA’ IN ASSENZA DEL SEGNALE DI STOP

Se manca il segnale di stop, chi risponde in caso di sinistro?

La Corte di Cassazione ha disposto che i conducenti devono attraversare l’incrocio con prudenza

Gli utenti della strada che impegnano un incrocio stradale devono adottare la massima prudenza, indipendentemente dal fatto che vi sia o non vi sia un segnale di stop. Pertanto, non potrà invocarsi la responsabilità dell’amministrazione comunale per la mancanza della segnaletica, non essendovi nesso causale tra l’omissione ascrittagli ed il danno.

Ciò è quanto si desume dalla pronuncia della Corte di Cassazione, VI sezione civile, n. 1103/2018.

Il caso di specie:

In primo grado, una coppia che si trovava su un veicolo, aveva chiamato in causa la conducente di altro mezzo, presunta responsabile dell’incidente, per domandarle che l’assicuratore r.c.a. della medesima risarcisse loro i danno occorsi a causa del sinistro.

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La donna non aveva rispettato l’obbligo di stop, il dare la precedenza dal quale era onerata.

I due avevano chiamato in causa anche l’amministrazione comunale dato che questa avrebbe rimosso dall’area del sinistro il segnale di stop ivi da sempre esistente.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, sostenendo che responsabile del sinistro fosse l’attore, conducente del mezzo sul quale viaggiava l’altra donna coinvolta come passeggera.

In appello, invece, accogliendo in maniera parziale il gravame, il Tribunale aveva condannato l’altra conducente e la sua compagnia assicuratrice al risarcimento danni in favore del conducente dell’altro mezzo, mentre la società assicuratrice di quest’ultimo era stata condannata a risarcire la passeggera.

Innanzi alla Corte di Cassazione, il conducente e la passeggera agiscono ritenendo che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, avendo il Tribunale, da un lato, riconosciuto che sul luogo dell’incidente era stato rimosso il segnale di stop e, dall’altro, negato che tale mancanza avesse avuto rilievo causale nella genesi del sinistro.

V. anche

Sarebbe stata inoltre sbagliata la motivazione del provvedimento, avendo il giudice a quo escluso che il Comune avesse l’obbligo di segnalare il mutamento della segnaletica, quindi, secondo la difesa, la condotta omissiva dell’amministratore fu certamente causa o concausa del sinistro.

La Corte di Cassazione con la sentenza impugnata ha escluso che fosse stata la mancanza del segnale di Stop a provocare lo scontro tra i mezzi, e la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno rende inapplicabile l’evocato art. 2051 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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