SI PUÒ PUNIRE L’AVVOCA CHE FALSIFICA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE E LA FIRMA AUTENTICA?

La Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 18657 del 18 aprile 2017 ha stabilito che se un finto avvocato falsifica il mandato alle liti non sorge alcun reato

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del soggetto querelato per il reato ex art. 485 c.p. perché estinto per remissione di querela, riqualificando il reato in quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p. e rideterminando la pena.

L’imputato era accusato di aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso formato atti pubblici e scritture private false, apparentemente sottoscritte da un legale e da altro soggetto quale sottoscrittore di mandato defensoriale, utilizzati per avviare una procedura esecutiva e di aver esercitato abusivamente la professione di avvocato ex art. 348 del codice penale.

Il ricorrente nell’adire la Corte di Cassazione ritiene che la Corte d’Appello avesse ravvisato nella sua condotta, di simulare la qualifica di avvocato, apponendo l’autentica della firma del cliente e falsificando la firma di altro legale, una valenza pubblica e avesse conseguentemente configurato non già il reato di cui all’art. 481 c.p., ma quello di cui all’art. 477 c.p.

Per tale motivo si era trascurato il fatto che l’imputato non era un avvocato che aveva falsificato la firma di un cliente e la firma di autentica dell’avvocato, ma era un privato cittadino che si era spacciato per avvocato e che aveva falsificato la firma del cliente sottoscrivente il mandato difensoriale, sia la firma di autentica utilizzando il nome di un vero legale.

La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere la questione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, escludendo che il comportamento del ricorrente integri il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, ex art. 481 c.p., in quanto perché si configurasse tale reato l’imputato doveva rivestire la qualità di avvocato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“integra il reato falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex art. 481 c.p., la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura ad litem; la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura invece il reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) ormai depenalizzato”.

L’articolo 477 c.p. prevede che:

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Pertanto concernendo l’art. 477 c.p. la falsità materiale, commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, suscettibile di essere commesso solamente da un pubblico ufficiale, non è corretto qualificare la condotta della falsificazione della firma ex art. 477 c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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