Articolo 189 codice di procedura penale: prove non disciplinate dalla legge

In base a quanto stabilito dall’articolo 189 c.p.p., nel caso in cui sia richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice ha la facoltà di assumerla se essa risulti idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudichi la libertà morale della persona

L’articolo 189 del codice di procedura penale tratta il problema delle prove non disciplinate dalla legge e stabilisce che:

“1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvedere all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assicurazione della prova”.

Le prove atipiche sono le prove non disciplinate dalla legge, e la ratio della loro esistenza risiede nel fatto che il legislatore ha voluto predisporre degli strumenti cognitivi per adeguare il processo all’evoluzione della scienza e della tecnica. Tuttavia, visto che siamo di fronte a mezzi di prova atipici occorre prevedere dei criteri di ammissibilità particolari, innanzitutto vi è il parametro all’idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti.

Infatti nelle prove tipiche, l’idoneità è in re ipsa nel senso che, se il legislatore le prevede e disciplina significa che ha già risolto il problema della loro attitudine dimostrativa. Il problema invece rimane aperto per le prove atipiche in quanto bisognerà risolvere in concreto la questione se quello strumento cognitivo atipico abbia o meno una concreta capacità dimostrativa.

Il secondo requisito è il non pregiudizio verso la libertà morale della persona, dunque non possono essere utilizzati particolari strumenti che vadano a ledere la libertà morale della persona o la sua capacità di autodeterminarsi. In riferimento all’assunzione di tali tipi di prove dobbiamo precisare che vi deve essere una dialettica tra le parti e il giudice finalizzata all’individuazione delle modalità di acquisizione della prova.