Articolo 329 codice di procedura penale: obbligo del segreto

Il segreto sulle indagini dura finché l’imputato non ne possa avere conoscenza o comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari

 L’articolo 329 c.p.p. riguarda l’obbligo del segreto investigativo, più precisamente l’articolo stabilisce che: 

“1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.

 Il pubblico ministero ha sia il potere di segretazione, sia il potere di desegretazione, e ciò per la necessità di prosecuzione delle indagini. Il segreto sulle indagini dura fin quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 Il pubblico ministero, con decreto motivato può pubblicare atti che sarebbero segreti, e li deve depositare presso la segreteria del p.m. in quanto vi potrebbero essere dei soggetti del procedimenti interessati a prendere visione di quegli atti. Il p.m. può all’occorrenza anche rendere segreti atti che non sarebbero coperti dal segreto, e lo può fare quando l’indagato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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