Sì al prelievo ematico senza consenso in pronto soccorso

La Corte di Cassazione Penale, sezione feriale, con la sentenza del 4 settembre 2017, n. 39881 ha consentito, in caso di guida in stato di ebrezza, al prelievo ematico in pronto soccorso senza il consenso del soggetto

Ciò che desumiamo dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione Feriale, del 4 settembre 2017, n. 39881 è che il prelievo ematico eseguito in pronto soccorso all’interno del normale protocollo medico non necessita del consenso del soggetto interessato.

La vicenda:

Un ragazzo neopatentato aveva causato un sinistro mentre guidava la vettura in stato di ebrezza; tuttavia lamentava una violazione di legge ed un vizio di motivazione in riferimento alla questione dell’utilizzabilità delle analisi del sangue compiute al pronto soccorso senza che fosse stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Decisione della Corte:

Secondo i giudici della Corte di Cassazione Penale, e secondo la giurisprudenza di legittimità dominante, il prelievo del sangue compiuto in maniera autonoma dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli del pronto soccorso, senza alcun indizio di reità a carico di un soggetto interessato in un sinistro stradale e successivamente ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, previsti dall’articolo 356 del c.p.p.

L’articolo 356 c.p.p. dispone che:

“1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Di conseguenza non sorge alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p. e non assume alcuna rilevanza la mancanza del consenso dell’interessato.

I giudici hanno altresì evidenziato il principio secondo il quale, per provare la sussistenza dello stato di ebrezza, bisogna sottolineare la portata sintomatica del comportamento del soggetto alla guida del mezzo, caratterizzato, come nel caso in esame, dalla perdita di controllo della vettura e dal percorso seguito uscendo di carreggiata per poi rientrarvi ventotto metri dopo.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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