Le obbligazioni

Le obbligazioni costituiscono il tipico strumento predisposto dall’ordinamento, affinché la società emetta titoli di credito di massa per la raccolta di capitale di prestito. Infatti le obbligazioni sono titoli di credito, che rappresentano frazioni di valore nominale uguale e con identici diritti di una operazione unitaria di finanziamento a titolo di mutuo

Le obbligazioni costituiscono il tipico strumento predisposto dall’ordinamento, affinché la società emetta titoli di credito di massa per la raccolta di capitale di prestito. Infatti le obbligazioni sono titoli di credito, che rappresentano frazioni di valore nominale uguale e con identici diritti di una operazione unitaria di finanziamento a titolo di mutuo.

L’articolo 2267 del codice civile stabilisce che:

“I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza”.

L’azione conferisce la qualità di socio e quindi, di compartecipe ai risultati dell’attività di impresa; l’obbligazionista invece ha diritto ad una periodica remunerazione fissa, svincolata dai risultati economici realizzati dalla società finanziaria, ed inoltre ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza convenuta.

L’azionista ha diritto al rimborso solamente in sede di liquidazione della società e sempre che vi sia un residuo attivo netto dopo che i creditori della società sono stati soddisfatti. Obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, hanno in comune la caratteristica di essere emessi a fronte di un apporto non imputato a capitale.

Le obbligazioni sono titoli di massa, dato che rappresentano frazioni standardizzate di una operazione unica, inoltre attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro. Il diritto al rimborso del capitale delle obbligazioni può venire subordinato al soddisfacimento dei diritti di altri creditori, ma tuttavia non può dipendere dall’andamento economico della società, né può essere tanto meno escluso o soppresso.

A differenza delle obbligazioni, gli strumenti finanziari possono condizionare il diritto al rimborso del capitale all’andamento della gestione, oppure possono escluderlo del tutto. Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi non soltanto in base ad una operazione di finanziamento a titolo di mutuo, ma possono essere emessi anche secondo un rapporto di natura diversa.

 

Dott.ssa Benedetta Cacace

 

Vedi anche :

 

http://www.studiolegalebusetto.it/contenuto-della-partecipazione-azionaria/