Se si parcheggia in un posto riservato “espressamente” ad un disabile si commette il reato di violenza privata

Cosa succede se parcheggio su un posto riservato ad un disabile?

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17794/2017 ed ha stabilito che chiunque parcheggi su un posto riservato ai disabili commette il reato di violenza privata

La decisione:

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 17794 del 2017 ha stabilito che chiunque parcheggi su un posto riservato ai disabili commette il reato di violenza privata.

L’articolo 610 del codice penale prevede che:

“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.

La vicenda:

Nel caso di specie, un uomo aveva occupato per 16 ore il posto auto riservato ad una signora disabile, che tornando una mattina a casa aveva trovato il suo posto, assegnatole dal comune, occupato dall’automobile del signore. Il posto in questione era riservato nominalmente alla signora, e conteneva anche l’indicazione della sua targa, con regolari segnalazioni e cartello di divieto di parcheggio per chiunque altro non fosse lei. Finalmente, dopo una lunga attesa durata fino a notte fonda, l’auto viene rimossa dal carroattrezzi. La signora in seguito a tale spiacevole episodio ha querelato il proprietario dell’automobile, che si era difeso sostenendo che non fosse stato lui a parcheggiare lì, ma suo figlio.

Il Tribunale di Palermo condannò il signore a quattro mesi di reclusione per violenza privata; la decisione venne poi confermata anche dalla Corte d’Appello. Infine anche la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dall’uomo lo ha condannato per il delitto ex art. 610 c.p., ossia per violenza privata, più al risarcimento dei danni subiti dalla signora, per un ammontare di 5mila euro e il pagamento delle spese processuali.

A prescindere dal fatto che si tratti pur sempre di condotta deplorevole e che deve, pertanto, essere condannata, nel caso in cui lo spazio fosse stato genericamente dedicato alla sosta dei disabili, non ci troveremo di fronte ad un reato penale, in quanto la condotta avrebbe violato solamente il secondo comma dell’articolo 158 del codice della strada, e la conseguenza sarebbe stata solamente una multa. Nel caso di specie invece lo spazio era espressamente riservato ad una persona, per tale motivo si ravvisa nei suoi confronti un impedimento a godere di un suo diritto.

Dott.ssa Benedetta Cacace