È ammesso il sequestro preventivo del cane in caso di disturbo della quiete pubblica

La Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza del 22/12/2016 n. 54531 ha stabilito che è ammissibile il sequestro preventivo di un cane in caso di disturbo della quiete pubblica

La normativa di riferimento:

Il primo comma dell’articolo 321 del codice di procedura penale, stabilisce che:

“Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato […]”.

Il primo comma dell’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”

Nel caso in cui un cane continui incessantemente ad abbaiare e di conseguenza si proceda per il reato di disturbo della quiete pubblica, si può disporre il sequestro preventivo dell’animale?

Dell’argomento se ne è occupatalLa Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza del 22/12/2016 n. 54531 ha stabilito che è ammissibile il sequestro preventivo di un cane in caso di disturbo della quiete pubblica.

La vicenda:

Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Trieste, con un’ordinanza disponeva il sequestro preventivo dei cani di una signora residente in un condominio, a seguito della violazione degli articolo 674 c.p. e 659 c.p..

Alla signora veniva contestata l’immissione di intollerabili rumori e di sgradevoli odori all’interno del condominio, aventi origine dai suoi tre cani.

La Corte di Cassazione, in seguito ai suoi precedenti riguardanti la qualificazione del cane come “res”, sottolinea come, proprio in ragione della previsione dell’articolo 544 sexies codice penale, gli animali possono essere soggetti a confisca, e di conseguenza a sequestro preventivo.

In conclusione, la Corte stabilisce che:

“il sequestro preventivo dei cani è pertanto legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell’indagata può protrarre la loro consumazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace