SCHIAFFO E REATO DI PERCOSSE

Anche un singolo schiaffo integra il reato di percosse

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 27737 del 2019

Sia in primo che in secondo grado l’imputato era stato condannato per il reato di percosse per aver colpito con uno schiaffo la persona offesa mentre questa cercava di strappargli un foglio dalle mani durante un alterco.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta l’insussistenza del reato di percosse sia dal punto di vista della condotta, mancando la prova che si sia prodotta sofferenza fisica alla persona offesa, sia sotto il profilo del dolo generico mancando l’intenzione di colpirla.

L’articolo 581 del codice penale, nel disciplinare le percosse dispone che:

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso rammentando che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“il termine percuotere previsto dall’art. 581 del codice penale non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica”.

Nel caso di specie non si è sicuramente in presenza di una c.d. “ingiuria reale”, configurabile solamente nel caso in cui le percosse non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43316 del 2014 ha affermato che:

“ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indica dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo”.

Come specificato in altre decisioni, la percossa, e nello specifico lo schiaffo, per poter presentare il carattere dell’ingiuria, deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico, e diretta in modo palese a manifestare disprezzo, evitando una sia pur minima sofferenza fisica e manifestando l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale.

Il Collegio ribadisce che:

“ai fini della configurabilità del reato di percosse, è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenza manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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