SARDEGNA e ABBANOA: normativa applicabile, prescrizione e giurisdizione.

Numerosi sono i contenziosi in Sardegna in merito alle “bollette pazze”, ma vediamo di capirci meglio dal punto di vista normativo

La società Abbanoa spa è il gestore del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Sardegna.

Il rapporto tra gli utenti Abbanoa ed il gestore idrico presenta numerosi profili di criticità, soprattutto in relazione al ricevimento di fatture di importo elevato da parte del gestore, che gli stessi lamentano.

Spesso e volentieri le fatture elevate sono dovute a pesanti conguagli riferiti a lunghi e risalenti periodi nel tempo, a volte, non preceduti da regolare fatturazione costantemente inviata.

L’inquadramento normativo:

Il rapporto tra la società concessionaria del servizio idrico della Sardegna e l’utente è  regolato:

1. dalle disposizioni del codice civile e dai principi di correttezza e buona fede di cui all’art 1375 c.c. (“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”)  a cui l’art 1460, ult. co., c.c. si riporta:

[…] Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede

2. dalle disposizioni del c.d. Regolamento idrico integrato (Approvato con D.A. n. 8 del 12 marzo 2007 -Modificato con D.C.S. n. 18 del 31 marzo 2011 -Modificato con D.C.S. n.34 del 21 ottobre 2014), emanate con atto amministrativo e, quindi, norme di natura secondaria che proprio per tale natura non devono porsi in contrasto con le norme di rango sovraordinato dettate dal codice civile (c.d. Principio di gerarchia delle fonti).

Dalla coordinazione di dette norme innanzi tutto si deve osservare:

Il Gestore idrico è gravato da:

  • REGOLARITÀ’ DELLE LETTURE:  l’obbligo di “garantire il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l’anno” (art. B16, comma I, Regolamento idrico integrato) ;
  • REGOLARITÀ DELLA FATTURAZIONE: di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente” (Art. B35.1, II comma, Regolamento idrico integrato).

La ratio di queste disposizioni risiede e nell’interesse del gestore al pagamento delle fatture (limitando il contenzioso) e nell’interesse dell’utente a controllare i propri consumi e a prendere coscienza di eventuali anomalie dell’impianto, spesso riconducibili a perdite occulte e quindi non facili da soprire.

Il termine di prescrizione:

L’art 2934 cc dispone che:

 “Quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione.”

In generale la prescrizione ordinaria prevede un termine per un periodo di 10 anni, di riferimento per tutti quei crediti per i quali la legge non specifica diversamente, come avviene per le utenze il cui termine di prescrizione è’ di 5 anni dal momento in cui si è effettuato il consumo (Art. 2948, n. 4, c.c.):

“Si prescrivono in cinque anni:
[…]

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi […]”

La pronuncia:

Il Giudice di Pace di Sassari si è’ espresso sull’argomento con la sentenza n. 674/15 mediante la quale dichiarava illegittimi gli addebiti effettuati dal gestore idrico per intervenuta prescrizione

La vicenda:

L’attore aveva stipulato con il gestore idrico un contratto di somministrazione di acqua per uso domestico e lamentava il recapito da parte di Abbanoa di fatture relative al conguaglio degli anni 2005/2011, eccependo, quindi, l’intervenuta prescrizione di parte del credito di cui all’art 2948, n. 4, c.c.

Di recente altra importante sentenza è stata emessa dal Giudice di Pace di Nuoro il quale non solo ha annullato le fatture di conguaglio, ma ha disposto anche il rimborso per le rate già pagate, oltre al pagamento per le spese processuali.

La giurisdizione:

Nei contenziosi il gestore idrico della Sardegna contesta sempre preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a scapito del Giudice Amministrativo.

A riguardo si segnala il prevalente orientamento giurisprudenziale che ha costantemente confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario (Cass. Sez. U, n. 10976 del 2001; Cass. Sez. U, n. 11720 del 14/05/2010) e ciò perché

“  […] il canone dovuto per l’erogazione dell’acqua potabile ad uso domestico [ …] configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue che la controversia che attenga all’an ed al quantum di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell’Ente territoriale riguardanti l’organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario [..]”(Cass. Sez. U, n. 10976 del 2001).

 

Avv. Tania Busetto